Sei scatti stipendiali agli ex appartenenti alla Polizia Penitenziaria cessati a domanda (TAR Campania n. 1544 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, ivi compresa la Polizia Penitenziaria, collocati a riposo a domanda che abbiano compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. La nozione di Forze di Polizia richiamata dalla norma è ampia e va letta in coerenza con la funzione estensiva del decreto, che richiama l’art. 16 della legge n. 121/1981. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. Il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non ha natura decadenziale. Il diritto si prescrive dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex appartenenti alla Polizia Penitenziaria, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e aver prestato più di 35 anni di servizio. All’esame dei prospetti di liquidazione rilevavano che l’INPS aveva omesso di riconoscere i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come introdotto dall’art. 21 della legge n. 232/1990.

Dopo una diffida rimasta senza riscontro, i lavoratori adivano il TAR Campania per ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti. L’INPS, costituendosi, concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, rilevando che l’Istituto non ha provveduto all’attribuzione dei benefici richiesti. Non sussistono motivi per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto il beneficio a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il compimento del 55° anno, richiamando Cons. Stato n. 10353 del 2023 e n. 10006 del 2023.

La nozione di Forze di Polizia contenuta nell’art. 6-bis è ampia e si delinea in ragione dello scopo estensivo del decreto, che richiama i benefici del d.P.R. n. 150/1987 in favore di Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli Agenti di Custodia — oggi Polizia Penitenziaria — e Corpo Forestale. Tali corpi compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981.

La tesi difensiva dell’Istituto, secondo cui la disciplina applicabile sarebbe quella dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 — che esclude il beneficio in caso di collocamento in congedo a domanda — è priva di pregio. La disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della norma e dal riferimento all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita quanto ai sei scatti.

Quanto alla prescrizione, la decorrenza coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non con la cessazione dal servizio, fatti salvi gli effetti delle diffide. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, trattandosi di onere funzionale alla tempistica del collocamento a riposo. È invece negata la rivalutazione monetaria, per il divieto di cumulo con gli interessi posto dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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