Integrazione del contraddittorio disposta anche se i motivi non sono manifestamente infondati (TAR Molise n. 65 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare non può essere esaminata nel merito se non è stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ossia di tutte le ditte che hanno presentato candidature nell’ambito della medesima procedura selettiva. L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. non richiede una delibazione approfondita nel merito, essendo sufficiente che i motivi di ricorso non siano manifestamente infondati. L’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., è subordinata alla difficoltà di individuare tutti i controinteressati e alla necessità di garantirne la conoscenza effettiva del giudizio. Grava sull’Amministrazione l’obbligo di fornire l’elenco completo delle candidature e di mantenere pubblicati sul proprio sito gli atti del giudizio sino alla sentenza definitiva.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa agricola, aveva presentato domanda di finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale “Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI”, approvato con determinazione dirigenziale n. 4058 del 19 luglio 2024. All’esito dell’istruttoria, la candidatura era stata dichiarata non ammissibile con determinazione dirigenziale n. 1629 del 20 marzo 2026, preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dall’esito istruttorio negativo di Sviluppo Italia Molise S.p.A.
La società impugnava gli atti del procedimento, deducendo in particolare che l’Amministrazione avrebbe erroneamente interpretato l’Avviso nel senso di precludere l’accesso al finanziamento de minimis a imprese agricole che svolgano in via separata e documentata attività commerciali rientranti tra i codici ATECO ammessi, in contrasto con l’art. 1, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831. Chiedeva pertanto la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e la successiva pronuncia di annullamento.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Molise, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026, ha preliminarmente rilevato che il ricorso coinvolge una procedura selettiva alla quale hanno partecipato numerosi operatori, i cui esiti potrebbero essere incisi dall’eventuale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente. Ne discende l’obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le ditte che hanno presentato candidature sull’Avviso pubblico contestato.
Il Collegio ha osservato che i motivi di ricorso non risultano manifestamente infondati, requisito necessario per l’adozione dell’ordinanza ex art. 49 c.p.a. La valutazione di non manifesta infondatezza costituisce il limite della delibazione in questa fase, non essendo richiesto un esame completo delle censure, che sarà riservato all’udienza di merito.
Quanto alle modalità di integrazione, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente ad avvalersi della notifica nelle forme semplificate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della Regione Molise dell’ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. La scelta è giustificata dalla difficoltà di notifica individuale a tutti i partecipanti alla selezione.
Il termine perentorio per adempiere è stato fissato al 31 luglio 2026, con obbligo di depositare, nei successivi dieci giorni, l’attestato dell’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. Il Tribunale ha inoltre richiamato gli obblighi gravanti sull’Amministrazione regionale: fornire per tempo l’elenco completo delle candidature, non rimuovere dal proprio sito gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, inserire un collegamento nella home page e rilasciare l’attestato di pubblicazione.
Il Collegio ha infine fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito per il 16 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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