Chiusura di tettoia autorizzata come difformità parziale sanabile ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 (TAR Puglia n. 676 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di opere che consistono nella mera chiusura di una tettoia già legittimamente assentita con permesso di costruire, senza incrementi volumetrici che eccedano le soglie di variazione essenziale, integra una difformità parziale e non una totale difformità dal titolo abilitativo, con conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e non già della sanzione demolitoria di cui all’art. 33 del medesimo decreto. Il cambio di destinazione d’uso è urbanisticamente rilevante solo quando comporti il passaggio tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, mentre è irrilevante all’interno della stessa categoria urbanistica. Il giudice che abbia disposto verificazione e ne condivida i risultati non è tenuto a esporre specificamente le ragioni del proprio convincimento, potendo aderire alle conclusioni del verificatore che abbia replicato ai rilievi delle parti.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’abitazione con terrazzino in proprietà esclusiva, aveva ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia a parziale copertura della terrazza. A seguito di un esposto anonimo, il Comune accertava che l’ulteriore porzione del terrazzino era stata chiusa con finestrature esterne montate sul muretto preesistente, in modo analogo alla parte autorizzata. L’Amministrazione ordinava la demolizione delle opere e rigettava l’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, qualificando l’intervento come difformità totale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, annullando gli atti gravati. Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che le opere abusive consistevano nella chiusura di uno spazio di risulta di una tettoia legittimamente assentita, per una superficie di mq. 7,40 e una volumetria di circa mc. 19,00, con un incremento superficiario e volumetrico attestato nell’ordine del 7% rispetto all’esistente. Sulla base della relazione del verificatore nominato in sede istruttoria, il Giudice ha escluso che l’intervento integrasse gli estremi della variazione essenziale, posto che l’art. 2 legge reg. Puglia n. 26/1985 richiede, a tal fine, un aumento di cubatura o superficie superiore al 15% rispetto a quella assentita.

Il Tribunale ha poi precisato che, ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, il cambio di destinazione d’uso è urbanisticamente rilevante solo quando comporti il passaggio tra categorie funzionali diverse (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale), mentre il mutamento all’interno della stessa categoria è irrilevante, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Nel caso di specie, la chiusura della tettoia non aveva comportato alcun cambio di destinazione d’uso.

Il Collegio ha quindi concluso che il diniego di sanatoria era fondato su un presupposto aprioristico, non supportato da dati tecnici, in quanto la relazione del verificatore aveva dimostrato la riconducibilità dell’intervento alla difformità parziale dal titolo abilitativo. In applicazione del principio per cui il giudice che condivida le conclusioni del verificatore non è tenuto a motivare specificamente sulle contrarie allegazioni di parte, il Tribunale ha aderito alle risultanze della verificazione, accogliendo il ricorso nei sensi indicati e annullando gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese di lite e il compenso del verificatore sono stati compensati tra le parti, attesa la natura tecnica delle questioni e la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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