Presupposizione tra divieto prefettizio e revoca questorile: irricevibilità del ricorso tardivo (TAR Lombardia n. 4147 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. costituisce il presupposto necessario della licenza di porto d’armi. Tra tale provvedimento e il successivo decreto del Questore di revoca della licenza, ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., sussiste un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, che rende la revoca un atto vincolato e privo di margini di discrezionalità. Ne consegue che, una volta consolidatosi il divieto prefettizio per mancata impugnazione nel termine di cui all’art. 29 c.p.a., il ricorso avverso la revoca è inammissibile per difetto di interesse, non potendo l’eventuale annullamento dell’atto consequenziale arrecare alcun concreto vantaggio al ricorrente, permanendo l’efficacia del presupposto. L’interesse alla rimozione dell’atto ostativo può essere fatto valere solo tramite apposita istanza di riesame, al sopravvenire di fatti nuovi che dimostrino il recupero dei requisiti di affidabilità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava cumulativamente una serie di provvedimenti: il decreto prefettizio del 2021 recante il divieto di detenzione di armi, i conseguenziali atti di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, nonché il diniego di rinnovo della licenza per uso caccia, motivato sulla base dell’elemento ostativo costituito dal divieto stesso. L’Amministrazione eccepiva l’irricevibilità dell’azione, evidenziando che il provvedimento presupposto era stato ormai consolidato per decorso dei termini. Il ricorrente, pur esente da condanne, era stato destinatario di plurimi divieti di detenzione in un ampio lasso temporale, a seguito di denunce per rissa e per minacce.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui il divieto prefettizio di detenzione di armi implica automaticamente la revoca della licenza da parte del Questore, in virtù di un rapporto di presupposizione e consequenzialità che rende la seconda un atto dovuto. Ha evidenziato come la giurisprudenza amministrativa, anche recente, abbia costantemente affermato che l’autorizzazione alla detenzione costituisce un presupposto necessario della licenza di porto d’armi.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato come il ricorso avverso il divieto prefettizio del 1° febbraio 2021, notificato solo il 20 dicembre 2024, fosse manifestamente irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 29 c.p.a.. Tale conclusione non è stata scalfita dalle censure proposte, incentrate su pretesi vizi di motivazione e istruttoria dell’atto presupposto.
Dall’irricevibilità dell’impugnazione del provvedimento presupposto, il TAR ha fatto discendere l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso avverso gli atti consequenziali del Questore, inclusi i dinieghi di rinnovo. L’annullamento di questi ultimi, infatti, non avrebbe prodotto alcun effetto utile, permanendo intatto ed efficace il divieto prefettizio. Solo una nuova istanza di riesame, valutata positivamente, avrebbe potuto rimuovere l’ostacolo al rilascio del titolo.
La sentenza ha, quindi, dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile, compensando le spese di lite per la particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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