Reddito effettivo e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (TAR Lombardia n. 613 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito minimo, adeguato al sostentamento proprio e del nucleo familiare, costituisce requisito soggettivo inderogabile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, essendo finalizzato a garantire la sostenibilità dell’inserimento dello straniero nel tessuto sociale ed economico nazionale. A tal fine non è sufficiente la documentazione fiscale che dichiari la sola percezione di un reddito: è necessario che l’attività lavorativa esista e sia controllabile dall’amministrazione. In assenza di riscontri oggettivi di natura contabile, ai documenti di provenienza della parte — quali le dichiarazioni rese all’Agenzia delle entrate, le fatture e i bilanci di esercizio — non può essere attribuita rilevanza probatoria, poiché la loro formazione ad opera del privato interessato, potendo essere meramente strumentale al rinnovo, è compatibile con la natura fittizia del rapporto o dell’attività lavorativa.

Il Fatto

La Questura di Milano, con decreto del 7 luglio 2022, ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata da un cittadino straniero, già titolare di permesso rilasciato nel 2018 quale esercente di attività commerciale, cessata nel 2019. Il provvedimento era fondato su una condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, sulla cessazione dell’attività commerciale, sull’assenza di versamenti contributivi e previdenziali dal 2016 e sulla non verosimiglianza della dichiarazione dei redditi del 2020.

Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Lombardia, deducendo l’illegittimità del diniego per mancato svolgimento di un concreto giudizio di pericolosità sociale e per omessa considerazione del proprio radicamento in Italia. La domanda cautelare è stata rigettata. All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via prioritaria il profilo reddituale, rilevando che il provvedimento impugnato è plurimotivato: è dunque sufficiente l’esame delle censure rivolte a uno solo dei profili motivazionali perché, in caso di infondatezza, venga meno l’interesse alla decisione delle restanti doglianze.

Il Tribunale ha ribadito che il possesso di un reddito minimo adeguato al sostentamento proprio e del nucleo familiare è requisito inderogabile per il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno, in quanto funzionale a garantire che lo straniero non gravi sul sistema di assistenza pubblica e possa contribuire attivamente alla vita del Paese.

Su un piano probatorio, la Corte ha precisato che per dimostrare l’effettività dell’attività lavorativa non basta produrre la documentazione fiscale attestante la percezione di un reddito. Occorre che l’attività esista e sia controllabile dall’amministrazione. Ai documenti di provenienza della parte — dichiarazioni all’Agenzia delle entrate, fatture, bilanci — non può riconoscersi rilevanza probatoria in assenza di riscontri oggettivi di natura contabile, perché la loro formazione ad opera del privato interessato può essere strumentale al rinnovo ed è compatibile con la natura fittizia del rapporto.

Nel caso concreto l’amministrazione ha dato atto di aver compiuto verifiche sulla dichiarazione reddituale e del loro esito negativo, sicché non è stato soddisfatto il minimo onere probatorio gravante sull’interessato. Tale rilievo, di per sé idoneo a fondare il diniego, ha privato il ricorrente dell’interesse a decidere i profili ulteriori relativi all’automatismo della valutazione dei reati commessi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in considerazione della minima attività difensiva svolta e del tempo trascorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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