Accesso difensivo prevale sulle esclusioni dell’articolo 24 dighe (TAR Lazio n. 4584 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso difensivo, ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, ove ricorrano i presupposti della necessità della conoscenza del documento per la cura o la difesa di interessi giuridici, prevale sulle fattispecie di esclusione di cui al comma 6 del medesimo articolo, salve le ipotesi di segreto di Stato e di atti classificati. La strumentalità del documento rispetto alla posizione giuridica finale va valutata in concreto con giudizio prognostico ex ante sull’astratta pertinenza, senza che sia richiesta la pendenza di un giudizio. L’onere di dimostrare la sussistenza di specifiche informazioni protette da segreto industriale grava sulla parte che si oppone all’ostensione.
Il Fatto
La società ricorrente, gestrice di un impianto idroelettrico situato a valle di un bacino artificiale, subiva una riduzione della portata d’acqua a causa di un provvedimento contingibile e urgente che imponeva lo svaso di una diga a monte. Ritenendo tale evento dannoso e riconducibile a presunti inadempimenti manutentivi del gestore, la ricorrente proponeva un invito alla negoziazione assistita, rimasto senza esito, e presentava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un’istanza di accesso per ottenere il piano di manutenzione della diga e gli atti relativi all’attuazione degli interventi manutentivi.
Dopo il diniego opposto dall’Amministrazione, fondato sulla ritenuta insussistenza del nesso di strumentalità e sulla sussistenza di cause di esclusione legate alla sicurezza pubblica e alla tutela del segreto industriale, la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo l’annullamento del provvedimento di rigetto e l’accertamento del proprio diritto all’ostensione dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020, ha ricostruito il rapporto tra l’accesso partecipativo e l’accesso difensivo. Quest’ultimo, in forza dell’avverbio “comunque” contenuto nell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, costituisce una fattispecie autonoma che può operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previsto per l’accesso partecipativo, salva la disciplina del segreto di Stato e degli atti classificati.
Quanto alla sussistenza del nesso di strumentalità, il Collegio ha ritenuto infondato l’assunto ministeriale secondo cui i documenti richiesti, concernenti le modalità e la frequenza degli interventi manutentivi, sarebbero inconferenti rispetto alla posizione risarcitoria fatta valere. Al contrario, proprio la natura di tali atti conferma l’interesse conoscitivo, atteso che il presunto negligente svolgimento dell’attività di manutenzione era posto a presupposto della divisata azione risarcitoria in sede civile. La strumentalità è stata ritenuta evidente, trattandosi di documenti astrattamente pertinenti all’oggetto della res controversa.
Il Tribunale ha altresì escluso che l’interesse potesse dirsi meramente eventuale. La ricorrente aveva, infatti, già manifestato l’intendimento di proporre azione risarcitoria con precisa indicazione della causa petendi e aveva attivato la procedura di negoziazione assistita, rimasta senza esito. La concretezza e l’attualità dell’interesse non sono pertanto erose dal riferimento alla “eventuale” responsabilità del gestore, che attiene al merito della controversia e non alla legittimazione all’accesso.
Con riferimento alle cause di esclusione, il Collegio ha ritenuto recessive le considerazioni dell’Amministrazione circa la sicurezza pubblica, rilevando che, al di fuori delle ipotesi di segreto di Stato o di documenti classificati, le esigenze di segretezza soccombono di fronte all’interesse ostensivo del richiedente. Quanto alla tutela del segreto industriale, è stata evidenziata l’estrema genericità degli argomenti addotti dal gestore, che non ha individuato specifiche informazioni protette, e la mera eventualità del richiamo alla presenza di dati personali.
Il ricorso è stato pertanto accolto e l’Amministrazione è stata condannata a consentire alla ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, la visione e l’estrazione di copia del piano di manutenzione nella versione applicabile alla data del provvedimento di svaso e degli atti comprovanti l’attuazione degli interventi manutentivi.
Nota della Redazione
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