Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: l’Amministrazione non può eccepire l’incompetenza dell’organo (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 83 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso il silenzio dell’Amministrazione, l’ente intimato non può giustificare la propria inerzia eccependo la competenza di un diverso organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento è comunque tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e trova applicazione al giudizio di ottemperanza con gli adattamenti imposti dalla natura del processo amministrativo, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Vasto una sentenza, la n. 163 del 2022, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, con riferimento ad alcuni anni scolastici.
Non avendo l’Amministrazione provveduto a dare esecuzione al giudicato nel termine di legge, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale di provvedere all’accreditamento delle somme sulla propria carta elettronica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di un titolo giudiziale non ottemperato e il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Il Tribunale ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in numerose pronunce, ivi compresa la sentenza n. 267 del 2025, secondo cui la norma, calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza ma con i necessari adattamenti: in particolare, non occorre la spedizione del titolo in forma esecutiva, posto che l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude tale adempimento ai fini del giudizio di ottemperanza.
Quanto alla dedotta impossibilità di provvedere in ragione della competenza di un organo centrale del Ministero, il Tribunale ha chiarito che tale eccezione è priva di pregio: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale ovvero a trasmettere gli atti all’organo competente, sicché l’amministrazione intimata non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato invocando un difetto di competenza interna.
Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di accreditate le somme sulla carta elettronica della docente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accessori come per legge. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato sin d’ora nominato un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Chieti o di un funzionario dallo stesso individuato, che provvederà in via sostitutiva entro i successivi quarantacinque giorni.
Il Tribunale ha infine escluso la condanna al pagamento delle penalità di mora, considerato l’importo contenuto e la produzione degli interessi in base al titolo esecutivo, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila, vista la serialità del contenzioso relativo alla carta docente.
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Nota della Redazione
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