Atto meramente confermativo e carenza di interesse all’impugnazione (Cons. Stato n. 4644 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo che si limiti a ripetere la precedente volontà dell’amministrazione, senza lo svolgimento di una nuova istruttoria e senza una rinnovata ponderazione degli interessi, è atto meramente confermativo e non sostituisce il provvedimento richiamato. Solo l’atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di un nuovo procedimento, si sostituisce al precedente e diviene nuova fonte di regolazione del rapporto sostanziale. Ne consegue che il ricorso avverso l’atto meramente confermativo è inammissibile per carenza di interesse, restando impugnabile il solo provvedimento originario. La relativa qualificazione va operata sul contenuto effettivo dell’atto e sull’attività istruttoria che lo precede.

Il Fatto

Una società operatrice di rete presenta al Comune un’istanza ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 259 del 2003 per eseguire scavi e opere civili finalizzati alla posa di infrastrutture interrate in fibra ottica. Il Comune autorizza i lavori con provvedimento del 10 febbraio 2020, imponendo prescrizioni per il ripristino delle strade interessate dagli scavi.

Negli anni successivi il Comune adotta un’ordinanza di regolamentazione del traffico, poi seguita da una seconda ordinanza, e intima alla società di eseguire i ripristini secondo le prescrizioni ivi contenute. La società impugna davanti al TAR Veneto l’ordinanza e le note comunali di intimazione, deducendo l’illegittimità delle prescrizioni tecniche imposte quattro anni dopo il rilascio dell’autorizzazione. Il TAR, con la sentenza n. 183 del 5 febbraio 2025, dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Contro tale decisione la società propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione dirimente nella distinzione tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo. Il primo è funzionale alla manifestazione di una rinnovata volontà dispositiva dell’amministrazione all’esito di una nuova istruttoria e attua un assetto di interessi sostitutivo rispetto a quello divisato nel provvedimento confermato, così da assurgere a nuova fonte di regolazione del rapporto sostanziale.

Il secondo, invece, non fa che ripetere la precedente volontà dell’amministrazione, che come tale non viene toccata. Solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento all’esito del quale un nuovo atto, sia pure di contenuto identico al precedente, si sostituisce ad esso. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 2253 del 2023, Sez. VI n. 3026 del 2022, Sez. III n. 7172 del 2020 e Sez. V n. 2447 del 2020.

Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata contiene la stessa portata prescrittiva della precedente ordinanza comunale ed è stata adottata a seguito di una mera istanza di proroga della parte. I due atti presentano totale sovrapponibilità e differiscono solo per l’arco temporale, spostato in avanti di pochi giorni, nel quale i lavori devono essere eseguiti.

Il nuovo atto è dunque meramente confermativo del precedente, essendo stato adottato senza lo svolgimento di una nuova istruttoria e senza alcuna ulteriore ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco. La società avrebbe dovuto impugnare il provvedimento originario, non quello che ne ripete il contenuto.

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. L’appello è respinto in quanto infondato. Le spese del giudizio sono liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge, e poste a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *