Opere straniere e vincolo culturale: serve un collegamento qualificato con la Nazione (Cons. Stato n. 4643 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione di un’opera straniera a dichiarazione di interesse culturale è possibile, ma richiede un collegamento specifico e individualizzato tra il bene e il patrimonio culturale italiano, non essendo sufficiente il generale apprezzamento storico per il genere artistico di appartenenza. Tale nesso, espressione dell’art. 9 Cost. e del d.lgs. n. 42/2004, è oggetto di discrezionalità tecnica, sindacabile per ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della motivazione. Gli elementi addotti dall’amministrazione solo in sede di appello costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione. La reiezione dell’appello principale rende superfluo l’esame dell’appello incidentale subordinato.
Il Fatto
Il Ministero della Cultura, con provvedimento del 21 gennaio 2015, negava il rilascio dell’attestato di libera circolazione e avviava il procedimento di dichiarazione di interesse culturale per una serie di dodici piatti in rame smaltato di manifattura francese (Limoges), attribuiti a Pierre Reymond, di proprietà di una società. Con successivo provvedimento del 23 maggio 2025 il Ministero dichiarava i beni di interesse storico e artistico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a) e 13, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.
La proprietaria impugnava davanti al TAR Piemonte, che accoglieva il primo motivo di ricorso ritenendo l’assenza di un significativo legame con il patrimonio culturale italiano e dichiarava inammissibile il secondo. Il Ministero proponeva appello, deducendo che il TAR avrebbe sindacato nel merito la scelta tecnico-discrezionale e che i beni presenterebbero comunque un collegamento qualificato con il patrimonio nazionale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato, pur correggendo due passaggi della sentenza impugnata. È erronea, e priva di specifico riferimento normativo, l’affermazione del TAR secondo cui per trattenere un’opera straniera sarebbe necessaria la sua presenza in Italia da almeno settant’anni: il d.lgs. n. 42/2004 dà rilievo alla circostanza che l’opera sia stata eseguita da oltre settant’anni. Non sono pertinenti i precedenti richiamati dal TAR, relativi a fattispecie non comparabili.
Ciò precisato, la decisione di primo grado è nel merito corretta. Come si legge nella circolare n. 28/2024 del Ministero della cultura e nella giurisprudenza ivi citata, la dichiarazione di interesse culturale su opere straniere è possibile. Poiché incide sulla proprietà privata e comporta il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale, è però necessario che l’opera presenti un collegamento con il patrimonio culturale italiano, in attuazione dell’art. 9 Cost. L’accertamento di tale nesso è sindacabile sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 3108 del 2026; Cons. Stato, sez. VI, n. 4628 del 2025; Cons. Stato, sez. VI, n. 2371 del 2025).
Nel caso concreto gli elementi addotti dall’amministrazione non evidenziano una connessione qualificata. La serie è stata realizzata in Francia da artista francese ed è entrata per la prima volta in Italia solo nel 2022, come accertato dal TAR con statuizione non impugnata. Le connessioni invocate riguardano beni diversi da quelli oggetto dei provvedimenti. I piatti non risultano realizzati per corti nobiliari italiane, né presentano elementi iconografici ricollegabili alle dinastie italiane; manca inoltre una motivazione puntuale su specifiche contaminazioni stilistiche. Anche il legame con il collezionismo ottocentesco è motivato in modo generico.
La Corte esclude che il collegamento possa fondarsi sull’apprezzamento, da parte degli italiani di epoche diverse, per il genere artistico straniero cui l’opera appartiene: una tale lettura determinerebbe un’estensione eccessiva del criterio, privo di selettività. Gli elementi dedotti dall’Avvocatura in appello non risultano indicati nella relazione storico-artistica e costituiscono inammissibile integrazione postuma della motivazione, valorizzabile al più in sede di riesercizio del potere. La reiezione dell’appello principale conferma l’annullamento degli atti e rende superfluo l’esame dell’appello incidentale, subordinato all’accoglimento di quello principale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.