La complessità della procedura fallimentare non può ridurre l’indennizzo sotto la soglia minima senza valutare il carattere bagatellare della pretesa (Cass. civ. Sez. 2 n. 10680 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice può discostarsi dalla soglia minima di euro 400 annui prevista dall’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001, ma tale riduzione è consentita soltanto laddove la pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto abbia carattere bagatellare o irrisorio, parametrato anche sulla condizione sociale e personale del richiedente. La mera complessità della procedura, pur essendo idonea a incidere sulla durata ragionevole del processo, non costituisce di per sé presupposto sufficiente per una liquidazione inferiore al minimo legale, ove non sia accompagnata dalla valutazione del valore del bene oggetto della lite.
Il Fatto
Alcuni lavoratori dipendenti, creditori privilegiati di una società dichiarata fallita nel 2010, agivano dinanzi alla Corte d’appello di Milano per ottenere l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, lamentando l’irragionevole durata della procedura fallimentare, chiusa solo nel dicembre 2022.
Il Ministero della giustizia proponeva opposizione, sostenendo che i crediti erano stati in gran parte soddisfatti grazie all’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS, intervenuto nel settembre 2022, e che pertanto non potesse ravvisarsi un concreto patema d’animo. La Corte d’appello, ritenuta la fondatezza parziale dell’opposizione, aveva rideterminato l’indennizzo in misura inferiore al minimo legale, valorizzando la eccezionale complessità della procedura, che aveva visto l’insinuazione di circa 5.000 creditori.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 974/2020, secondo cui la quantificazione del danno non patrimoniale può scendere al di sotto della soglia minima legale solo in presenza di una pretesa patrimoniale di valore bagatellare o irrisorio.
Il collegio ha rilevato che la Corte d’appello, nel ridurre l’indennizzo, si era limitata a considerare l’eccezionale complessità della procedura fallimentare, senza però valutare in alcun modo la natura e l’entità del credito vantato dai ricorrenti, qualificato come credito retributivo di lavoratori dipendenti. Tale omissione ha determinato una violazione dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, in quanto la complessità della procedura può al più giustificare una diversa determinazione della durata ragionevole del processo presupposto, ma non legittimare di per sé una riduzione dell’indennizzo sotto la soglia minima.
La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché provveda alla liquidazione dell’equo indennizzo tenendo conto del carattere della pretesa patrimoniale, da valutare alla stregua del valore del bene oggetto della lite e delle condizioni soggettive della parte che ha subito il danno.
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Nota della Redazione
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