Revoca d’ufficio dell’aggiudicazione: potere del Giudice Delegato solo su istanza di parte dopo la novella del 2006 (Cass. civ. Sez. 1 n. 1928 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di sospensione delle operazioni di vendita fallimentare, attribuito al Giudice Delegato dall’art. 108 l. fall. nel testo novellato dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, non può essere esercitato d’ufficio, ma solo su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati. L’intervento officioso del Giudice Delegato è illegittimo anche quando la vendita sia avvenuta in violazione della lex specialis costituita dal programma di liquidazione e dai provvedimenti autorizzativi. Il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo ai sensi dell’art. 26 l. fall. è ammissibile solo se la sospensione o la revoca sia stata disposta dopo l’aggiudicazione definitiva del bene.
Il Fatto
L’aggiudicatario partecipava all’asta asincrona indetta dal curatore del fallimento, tramite il soggetto specializzato alle vendite, aggiudicandosi la proprietà di un immobile. Il Giudice Delegato dichiarava la nullità dell’esperimento di vendita e revocava la vendita, ritenendo che il periodo di pubblicità del secondo esperimento, pari a venticinque giorni, fosse inferiore ai quarantacinque giorni minimi previsti dal programma di liquidazione, non avendo conteggiato la sospensione dei termini in periodo feriale.
Il Tribunale rigettava il reclamo proposto dal fallimento, confermando la legittimità dell’esercizio dei poteri officiosi di controllo del Giudice Delegato sulla conformità degli atti del curatore alla legge e alla lex specialis della procedura. Avverso tale decreto l’aggiudicatario proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 107 e 108 l. fall. e delle norme in materia di interpretazione dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso, richiamando il principio per cui il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., può essere proposto avverso il decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., abbia disposto la sospensione delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l’aggiudicazione definitiva del bene. Nel caso di specie, l’aggiudicatario aveva ottenuto l’aggiudicazione definitiva e aveva provveduto all’integrale pagamento del prezzo, sicché il ricorso risultava ammissibile.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, affermando che l’art. 108 l. fall., nella versione applicabile ratione temporis, novellata dal d.lgs. n. 5/2006 e dal correttivo di cui al d.lgs. n. 169/2007, ha procedimentalizzato il potere discrezionale di sospensione delle operazioni di vendita. Tale potere, che nell’originaria previsione era esercitabile d’ufficio, è ora subordinato all’iniziativa di parte, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori, e non può più essere esercitato d’ufficio dal Giudice Delegato.
La Corte ha evidenziato come la riforma abbia ridisegnato il ruolo del Giudice Delegato, il quale non è più gestore delle vendite — compito ora assegnato al curatore — ma soggetto terzo dotato di poteri di vigilanza sulla regolarità della vendita. In tale nuova sistemazione, l’esercizio officioso del potere di sospensione e revoca dell’aggiudicazione, riconosciuto legittimo dal Tribunale, risulta errato.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri due, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, demandando a quest’ultimo anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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