Accertamento bancario: necessario esibire l’autorizzazione del procuratore (Cass. civ. Sez. 5 n. 11795 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, l’autorizzazione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 costituisce atto che deve essere prodotto in giudizio dall’Amministrazione finanziaria: la sua mera menzione nell’avviso di accertamento, senza indicazione dell’autorità che l’ha rilasciata, non integra condizione sufficiente di legittimità dell’acquisizione dei dati sui conti correnti. L’ingerenza nella sfera privata del contribuente si configura già nella fase di accesso ai dati bancari, sicché occorre consentire alla parte il controllo preventivo sui presupposti legittimanti l’attività dell’Amministrazione. Il giudice del rinvio deve verificare se l’autorizzazione sia stata effettivamente rilasciata, da quale autorità, per quale finalità e per quale anno d’imposta, e, in caso negativo, se sussistano ulteriori elementi di prova, diversi da quelli acquisiti tramite le indagini bancarie, idonei a sostenere la pretesa impositiva.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate emetteva, per gli anni d’imposta 2008 e 2009, accertamenti integrativi fondati su indagini bancarie, contestando maggiori compensi e omessa fatturazione di operazioni esenti. La contribuente, una lavoratrice autonoma, impugnava gli atti, sostenendo in particolare l’illegittimità delle indagini per la mancata produzione dell’autorizzazione all’accesso ai conti correnti, la carenza di elementi nuovi rispetto a precedenti verifiche e il difetto di notifica degli avvisi.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale, adita in appello, riconosceva ulteriori profili di illegittimità limitatamente all’IRAP. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato dapprima il profilo relativo agli effetti della sentenza Corte cost. n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione legale relativa sui prelievi dai conti correnti per i lavoratori autonomi. Il Collegio, richiamando il proprio consolidato orientamento, ha precisato che l’effetto demolitorio riguarda esclusivamente i prelievi, mentre la presunzione sui versamenti permane applicabile a tutti i contribuenti, ivi compresi i titolari di reddito di lavoro autonomo, i quali possono contrastarla dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito imponibile o sono irrilevanti.
Quanto all’accertamento integrativo, la Corte ha evidenziato che la sopravvenienza dei nuovi elementi richiesta dall’art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 va riferita ad atti o fatti obiettivamente sconosciuti all’Ufficio al momento dell’emissione dell’avviso originario. Nel caso di specie, le contestazioni derivavano da un successivo processo verbale di constatazione basato su indagini bancarie, successivo alla prima verifica: ne consegue la legittimità del nuovo esercizio del potere impositivo, non essendo emersi profili di negligenza a carico degli accertatori.
Il nucleo centrale della decisione riguarda l’autorizzazione alle indagini bancarie. La Corte ha accolto la censura della contribuente, rilevando che l’Amministrazione non aveva prodotto in giudizio il provvedimento autorizzativo, limitandosi a menzionarlo nell’avviso, senza nemmeno indicare l’autorità che l’avrebbe rilasciato. Tale condotta è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa, poiché l’ingerenza nella sfera privata si configura già nella fase di accesso ai dati bancari e il contribuente deve poter esercitare un controllo preventivo sui presupposti legittimanti.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice del merito verifichi l’effettiva esistenza dell’autorizzazione, la sua forma e sostanza, e, in caso di esito negativo, valuti la sussistenza di ulteriori elementi di prova, diversi da quelli acquisiti tramite le indagini, a sostegno della pretesa impositiva.
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Nota della Redazione
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