Partecipazione mafiosa: la stabile messa a disposizione rafforza il sodalizio (Cass. pen. Sez. I n. 31549/2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione all’associazione di tipo mafioso richiede lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa, comprovato da una messa a disposizione funzionale ai comuni fini criminosi. Tale disponibilità può risultare dalla reiterata adesione a ordini essenziali per il programma associativo, anche quando il reato scopo programmato non venga consumato. Le dichiarazioni accusatorie rese in conversazioni intercettate, se l’attività è regolarmente autorizzata, sono liberamente valutabili secondo i criteri ordinari e non soggiacciono all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Le dichiarazioni del collaboratore richiedono invece riscontri esterni, indipendenti e individualizzanti, che possono consistere in dialoghi intercettati ritenuti attendibili. L’interpretazione delle conversazioni non è sindacabile in cassazione mediante una mera lettura alternativa, in assenza di un travisamento specificamente dedotto.
Il Fatto
Il giudice del riesame cautelare confermava la custodia in carcere applicata a due indagati. Entrambi erano ritenuti gravemente indiziati di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso. A uno di essi erano contestati anche due episodi estorsivi. Il quadro indiziario si fondava principalmente su intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
Il primo ricorrente contestava l’attualità dell’affiliazione, la corretta valutazione delle dichiarazioni accusatorie e il proprio contributo alla tentata estorsione. Il secondo sosteneva che le condotte attribuitegli fossero occasionali e riconducibili, al più, al favoreggiamento personale. Negava inoltre che dalle conversazioni emergesse uno stabile inserimento nella struttura criminale.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene corretta la valutazione compiuta sul primo ricorrente. Le dichiarazioni più risalenti di un collaboratore non erano state utilizzate come prova autonoma della partecipazione nel periodo contestato. Il Tribunale le aveva considerate quale chiave interpretativa del successivo materiale investigativo. La perdurante affiliazione emergeva, infatti, dalla convergenza tra le conversazioni intercettate e le indicazioni rese da un altro collaboratore.
Le dichiarazioni contenute nei dialoghi captati all’insaputa degli interlocutori sono liberamente valutabili. Non opera, per esse, la disciplina prevista dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto Sez. V, n. 48286 del 12 luglio 2016. Per le dichiarazioni dei collaboratori restano invece necessari riscontri esterni individualizzanti, secondo il criterio affermato da Sez. Un., n. 20804 del 29 novembre 2012. Tali riscontri possono essere anche logici e possono consistere in conversazioni attendibili.
Quanto alla tentata estorsione, il motivo proponeva una diversa lettura dei dialoghi. Il Tribunale aveva plausibilmente ricavato dalle conversazioni l’interessamento del ricorrente nell’individuazione dell’impresa e nella successiva gestione della vicenda. In mancanza di uno specifico travisamento, la Corte non può sostituire una diversa interpretazione del materiale intercettivo a quella del giudice cautelare.
Anche il ricorso del secondo indagato è inammissibile. In applicazione del principio richiamato da Sez. Un., n. 36958 del 27 maggio 2021, la partecipazione mafiosa si caratterizza per lo stabile inserimento e per la messa a disposizione del sodalizio. Due conversazioni documentavano la disponibilità a procurare armi per un’azione ritorsiva e a danneggiare infrastrutture per ostacolare le investigazioni. Si trattava di attività funzionali al programma criminale e al mantenimento della forza intimidatrice.
Il mancato accoglimento della richiesta cautelare per il singolo danneggiamento non escludeva il valore indiziario della disponibilità manifestata. Ai fini associativi rilevava l’adesione all’ordine, valutata insieme all’analoga disponibilità a procurare armi, non l’effettiva consumazione del reato scopo. La sistematicità della messa a disposizione impediva quindi la riqualificazione nel favoreggiamento personale. La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili, con condanna alle spese processuali e alla somma indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
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