Responsabilità erariale del privato, giudicato penale ed esimente politica (Corte dei Conti Sez. III App. n. 88 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale, caratterizzato da un sinallagma tra prestazione e corrispettivo, il privato che fornisce un servizio alla pubblica amministrazione non risponde del danno erariale qualora la lesione dell’erario derivi dall’inidoneità ex ante del progetto a realizzare le finalità pubbliche cui erano vincolati i fondi, atteso che la valutazione della coerenza della spesa rispetto all’interesse pubblico è rimessa esclusivamente all’ente. Non è configurabile alcun obbligo di rendiconto delle singole spese in capo al privato contraente, né alcun controllo sulle modalità di impiego delle somme corrisposte a titolo di prezzo. Per il pubblico agente, invece, la condotta consistente nell’acquisto, con fondi vincolati, di servizi palesemente inutili o inidonei allo scopo integra dolo anche in assenza di finalità appropriativa, qualora sia comprovata la consapevolezza dell’inutilità della spesa. L’assoluzione penale con formula “perché il fatto non sussiste”, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., non spiega efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, attesa la diversità dei piani di accertamento e la non sovrapponibilità delle regole processuali. L’esimente politica di cui all’art. 1, comma 1-ter, legge n. 20/1994 non opera quando l’organo politico ha concorso con propria condotta dolosa all’adozione di atti rientranti nella propria competenza.
Il Fatto
La Procura contabile aveva citato in giudizio il legale rappresentante di una società di comunicazione, il presidente della Regione e la dirigente del Dipartimento turismo, chiedendone la condanna per il danno erariale derivante dalla cattiva gestione di fondi destinati alla promozione turistica. Le indagini avevano evidenziato come l’affidamento diretto, disposto in favore della società per la realizzazione di un format giornalistico nell’ambito del Festival dei due Mondi di Spoleto, fosse avvenuto senza che il progetto presentasse alcuna concreta attitudine a promuovere il turismo regionale. Il giudice di primo grado aveva accolto integralmente la domanda, condannando tutti i convenuti in solido a titolo di dolo. Successivamente, in sede penale, gli stessi fatti erano stati valutati con pronunce di assoluzione con formula piena per gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello contabile, richiamato il principio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente le questioni di merito ritenute di più agevole soluzione. Ha accolto l’appello del privato contraente e della sua società, escludendo la sussistenza di un nesso causale tra la loro condotta e il danno erariale. La Corte ha chiarito che, essendo la provvista stata erogata non a titolo di finanziamento ma quale corrispettivo di un contratto di servizi, il privato aveva adempiuto alle obbligazioni assunte e non poteva rispondere dell’inidoneità del progetto allo scopo pubblicistico, la cui valutazione spettava all’amministrazione regionale.
Quanto al presidente della Regione, la Corte ha rigettato l’appello, ritenendo infondata l’eccezione basata sull’efficacia del giudicato penale. Ha precisato che l’assoluzione per insussistenza del fatto non esclude automaticamente l’illiceità contabile per il medesimo episodio, potendo il giudice erariale valutare profili di inerenza, congruità e ragionevolezza della spesa, del tutto estranei al sindacato penale. Ha altresì escluso l’applicabilità dell’esimente politica, atteso che il presidente aveva agito nell’ambito di atti di competenza propria, proponendo e votando una delibera finalizzata all’affidamento di un servizio palesemente inutile, con consapevole spreco di risorse pubbliche.
In relazione alla posizione della dirigente, la Corte ha confermato la responsabilità a titolo di dolo, evidenziando come la sottoscrizione degli atti essenziali dell’operazione dimostrasse la piena conoscenza dei termini dell’affare e la condivisione dell’obiettivo di destinare fondi vincolati all’acquisto di servizi inidonei. Ha ritenuto irrilevanti le condotte degli altri soggetti intervenuti nel procedimento, trattandosi non di irregolarità formali ma di una scelta irrazionale imputabile al presidente e alla dirigente.
Infine, la Corte ha quantificato il danno nell’intero esborso sostenuto, pari all’importo contestato, escludendo l’esercizio del potere riduttivo in ragione della natura dolosa della condotta degli appellanti, non coinvolti dall’ambito applicativo delle modifiche introdotte dalla legge n. 1/2026, riferite alla colpa grave.
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Nota della Redazione
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