Aumento di capitale da parte di socio pubblico escluso dal controllo preventivo (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 4 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da una società già partecipata da un ente pubblico, quando non comporta l’acquisto ex novo della qualità di socio ma il solo incremento delle azioni o quote già possedute, non rientra nel perimetro di applicazione dell’art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016. L’esame preliminare della Corte dei conti è prescritto per gli atti di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni in società già esistenti; l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti da sottoporre a controllo e quelli esclusi. Ne deriva il non luogo a deliberare della Sezione sull’istanza di parere relativa alla mera adesione a un aumento di capitale da parte di un ente già socio.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha autorizzato l’acquisto di nuove quote di una società in house providing operante nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, già ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale e partecipata dall’ente. L’operazione si inserisce in un aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci e richiamato per tranche, finalizzato al rinnovo del parco mezzi e al ripristino dell’equilibrio economico-finanziario della società.

L’ente ha chiesto il parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, rappresentando la riconducibilità dell’attività alle proprie finalità istituzionali, la non destinazione dell’aumento alla copertura delle perdite né al pagamento dei debiti pregressi e l’espletamento della consultazione pubblica. La Sezione era già intervenuta su analoga richiesta per la prima tranche.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ambito applicativo dell’esame preliminare degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni. La Sezione richiama la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 19 del 2022, secondo cui il controllo non riguarda le operazioni di trasformazione tra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio.

Il percorso argomentativo muove dall’interpretazione letterale dell’art. 5 TUSP: l’aumento di capitale è richiamato solo nella parte iniziale del primo comma, per escludere l’invio alla Corte nei casi previsti da legge espressa, mentre gli atti sottoposti a trasmissione sono la costituzione della società e l’acquisto della partecipazione in società già esistenti. Anche l’art. 4 TUSP non considera l’aumento di capitale, limitandosi a vietare la costituzione e l’acquisizione o il mantenimento di partecipazioni in società non necessarie alle finalità istituzionali.

La Sezione valorizza il confronto con l’art. 8 TUSP, che evoca espressamente la sottoscrizione di un aumento di capitale nell’ambito delle operazioni che comportino l’acquisto di partecipazioni in società già esistenti. Il rinvio agli artt. 7 e 8 contenuto nell’art. 5, comma 3, non estende il controllo a tali operazioni, ma precisa che le verifiche riguardano anche il rispetto degli oneri procedurali ivi descritti.

L’assunzione della qualità di socio segna dunque la linea di confine. Nella mera adesione all’aumento di capitale da parte dell’ente già socio non si assiste all’acquisto di una partecipazione, ma all’incremento di quella già posseduta; le valutazioni di conformità ai parametri normativi si tradurrebbero in sostanziali attualizzazioni di motivazioni già espresse al momento dell’acquisto originario, riesaminabili in sede di controllo sui piani di revisione periodica ai sensi dell’art. 20, comma 2, TUSP.

La Sezione osserva inoltre che, trattandosi di società in house ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale, potrebbe trovare applicazione l’art. 14 TUSP in materia di crisi d’impresa e di divieto di soccorso finanziario, restando salvi i poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo. La deliberazione si conclude con il non luogo a deliberare sull’istanza, con disposizione di trasmissione all’ente e pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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