Recupero dell’indebito pensionistico per doppio calcolo e natura provvisoria della liquidazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 190 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il recupero dell’indebito pensionistico derivante dalla riliquidazione del trattamento definitivo operata con il doppio calcolo ai sensi dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, quando le liquidazioni medio tempore corrisposte rechino l’espressa avvertenza della loro natura provvisoria. Tale avvertenza rende il pensionato edotto della possibilità di una successiva riduzione degli importi, sì che non assume rilievo la dedotta ignoranza della norma regolatrice. L’attività di riliquidazione è vincolata in capo all’ente previdenziale. L’eccezione di mancata notificazione dei provvedimenti di riliquidazione, sollevata per la prima volta in appello e non risultante dal ricorso di primo grado, è inammissibile.

Il Fatto

Un dirigente della Polizia di Stato, collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 1.10.2015, riceveva dall’INPS il trattamento pensionistico provvisorio. Nel 2017 la pensione ordinaria veniva trasformata in pensione privilegiata; la riliquidazione a nuovo titolo, con applicazione del doppio calcolo, faceva emergere un indebito che l’ente comunicava al pensionato.

Con provvedimento del 4.1.2021, ricevuto il 15.1.2021, veniva comunicata la sussistenza di un indebito pari a € 30.591,00 per il periodo 1.10.2015/31.1.2021. Il ricorso del pensionato avverso il recupero era respinto dalla Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo con sentenza n. 264/2021, depositata il 17.11.2021. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante censurava la violazione della normativa sul procedimento amministrativo e del termine triennale che le Sezioni Riunite avevano indicato quale riferimento per la liquidazione della pensione definitiva rispetto a quella provvisoria, sostenendo di aver conosciuto l’indebito solo con la notifica del 15.1.2021.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’originario trattamento era stato calcolato con il sistema misto introdotto dall’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011; la successiva riliquidazione, in applicazione dei commi 707 e 708 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha rideterminato l’importo complessivo del trattamento, generando l’indebito.

La Corte non dubita che la pensione originariamente liquidata nel 2015 fosse ordinaria, divenuta privilegiata solo nel 2017 e definitivamente riliquidata a nuovo titolo. Il punto decisivo è un altro: in occasione di ciascun provvedimento adottato nei confronti del pensionato veniva specificato che il trattamento era a titolo provvisorio, con l’avvertenza testuale che, in considerazione dei tempi tecnici necessari all’attuazione dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, la liquidazione era da considerarsi provvisoria.

Tale avvertenza depone per la consapevolezza che l’importo percepito fosse passibile di variazioni. La circostanza che il recupero sia stato preceduto da un procedimento di accertamento del debito e che l’attività di riliquidazione fosse vincolata in capo all’INPS esclude il vizio dedotto.

La Corte dichiara inoltre inammissibile, perché sollevata solo in appello e non risultante dal ricorso di primo grado, l’eccezione di mancata notificazione dei provvedimenti di riliquidazione. La valutazione del primo giudice, che aveva ritenuto ragionevole il tempo intercorso e la preannunciata applicazione del doppio calcolo, appare immune da censure. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata. Le spese sono compensate, avendo l’INPS potuto anticipare i tempi del recupero e concorrendo così nell’incerta situazione determinatasi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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