Partecipazioni indirette servizio idrico: motivazione rafforzata e divieto società doppione (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 50 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo preventivo ex art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, contenga una motivazione rafforzata in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La costituzione di un nuovo soggetto societario che si affianchi al gestore unico del servizio idrico integrato, perpetuando la partecipazione dell’ente a due società per il medesimo servizio, integra gli estremi della società doppione e non trova copertura nella normativa vigente, cessata la gestione salvaguardata. La motivazione che si limiti a evocare le difficoltà del gestore unico, senza quantificarne il riflesso sul singolo ente socio, e che non consideri la posizione della partecipata multi-utility, è carente sotto il profilo della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

Il Fatto

Il Comune di Frossasco, compreso nella Città Metropolitana di Torino, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci della società multi-utility partecipata a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni nel settore del servizio idrico integrato, partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% dalla medesima multi-utility.

L’operazione, maturata nell’ambito dell’ATO Torinese, risponde all’esigenza di preservare il ruolo operativo del gestore salvaguardato uscente, la cui gestione è scaduta il 31 dicembre 2023. Il comune istante è socio sia del gestore unico sia della multi-utility, ed è quindi destinato ad assumere una partecipazione indiretta nella costituenda società. Analoga trasmissione è pervenuta da altri enti interessati.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che, per le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16 del 3 novembre 2022, la pronuncia prevista dall’art. 5, comma 4, Tusp, pur denominata “parere”, integra un’attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti predeterminati. Lo scrutinio verifica la necessità della società, le ragioni della scelta, la sostenibilità finanziaria, la compatibilità con i principi di economicità e l’assenza di contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

Quanto ai profili procedimentali, la delibera risulta adottata dal Consiglio comunale e corredata da ampia motivazione. La Sezione rileva però che la consultazione pubblica, con termine di otto giorni e informazione limitata alla pubblicazione sui siti istituzionali, appare modalità piuttosto contenuta a fronte di un confronto avviato da oltre due anni, e che il richiamo alle ragioni di urgenza non risulta persuasivo.

Sul piano finalistico, il Collegio osserva che l’operazione persegue una scelta discrezionale, non imposta dalla legge. Cessata la gestione salvaguardata, la presenza di un ulteriore gestore operativo accanto al gestore unico non trova più copertura normativa. La costituzione della nuova società esporrebbe il comune alla presenza di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari, con possibile violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), Tusp, rilevabile dalla ricognizione annuale. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza contabile in tema di società doppione.

Non convincono gli argomenti fondati sulle difficoltà del gestore unico nell’assunzione diretta del servizio: il comune è socio di minoranza e non può sovrapporre la propria posizione a quella della partecipata, né si chiarisce il riflesso di quei maggiori oneri sul singolo ente. Quanto alla tutela delle professionalità e della tradizione territoriale, la Sezione osserva che il personale sarebbe stato trasferito al gestore unico e che l’affidamento unitario è soluzione imposta dalle norme e dalle decisioni dell’Autorità d’Ambito.

La motivazione è carente anche sul piano della sostenibilità finanziaria: il ramo d’azienda conferito presenta valore negativo per la differenza tra componenti patrimoniali e debiti verso i lavoratori, i margini operativi previsti sono esigui e l’operazione comporta un esborso di liquidità per dotare finanziariamente la nuova società. Sul versante europeo, la Sezione dubita che la percezione di proventi tariffari e la possibile distribuzione di utili alla multi-utility partecipata al 49% siano estranee alla disciplina degli aiuti di Stato, non essendo sufficiente il riferimento alla gestione in regime di privativa. La delibera ravvisa quindi elementi ostativi alla costituzione della nuova società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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