Partecipazioni indirette in società per servizio idrico integrato e onere motivazionale rafforzato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 53 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, anche indiretta, in società a partecipazione pubblica deve essere analiticamente motivato con riferimento ai parametri di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016, nella lettura offerta dalle Sezioni Riunite in sede di controllo. Lo scrutinio della Corte dei conti, pur formalmente qualificato come parere dal legislatore, integra una peculiare attività di controllo, con termini, parametri ed esiti predeterminati, incentrata sulla necessità della società per le finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, sulla sostenibilità finanziaria, sulla convenienza economica e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La motivazione rafforzata deve confrontare in concreto la scelta societaria con l’alternativa della gestione diretta del servizio da parte del gestore unico, evitando la detenzione di partecipazioni in società “doppione” che svolgano attività analoghe. Il giudizio di conformità deve infine estendersi alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con specifica considerazione della posizione dei soci di minoranza, ancorché l’operazione si collochi a valle di un affidamento in regime di in house providing.

Il Fatto

Un Comune compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), la propria deliberazione consiliare con cui autorizzava i rappresentanti nell’assemblea dei soci di una società multi-utility partecipata a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, partecipata al 51% dal gestore unico del servizio idrico integrato e al 49% dalla medesima multi-utility.

L’operazione si inseriva in un percorso di riorganizzazione avviato da un accordo di programma tra i due gestori, finalizzato a dare continuità alla gestione operativa dell’area del Pinerolese dopo la scadenza della gestione salvaguardata. Il Comune, già socio sia del gestore unico sia della multi-utility, avrebbe acquisito una partecipazione indiretta nella società di nuova costituzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente qualificato la propria pronuncia, in coerenza con la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022, come espressione di una peculiare attività di controllo, nonostante la denominazione di “parere” utilizzata dal legislatore. Il pronunciamento interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo e la legge richiede il decorso di un termine di sessanta giorni funzionale all’esame contabile.

Nel merito, la Corte ha scrutinato la delibera secondo i parametri indicati dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 23/2022. Ha anzitutto rilevato che la costituzione della nuova società integra una scelta discrezionale, non imposta da espresse previsioni legislative, e come tale soggetta all’onere di motivazione rafforzata prescritto dall’art. 5, comma 1, TUSP in combinato disposto con l’art. 4 TUSP.

Quanto al requisito della necessità, la Sezione ha osservato che la nuova società avrebbe perpetuato l’anomala partecipazione dell’ente a due società per la gestione del medesimo servizio, a fronte dell’alternativa, prevista dalla legge e “a portata di mano”, dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico già partecipato. La Corte ha valorizzato il principio di unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali, richiamando l’art. 147, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 e la giurisprudenza amministrativa ivi citata, che configura la gestione autonoma come derogatoria ed eccezionale. Ha inoltre ravvisato il rischio di partecipazioni in società “doppione”, con possibile violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.

La Sezione ha poi giudicato carente la motivazione sul piano della sostenibilità finanziaria, evidenziando che la differenza tra componenti positive e debiti del ramo d’azienda conferito risultava negativa e che i margini operativi previsti dalla nuova società apparivano molto contenuti, a fronte dei risultati economici solidi del gestore unico. Parimenti carente è risultata la motivazione sotto i profili della convenienza economica e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, non emergendo il confronto comparativo con la gestione diretta: i costi connessi all’esistenza del nuovo soggetto giuridico non depongono a favore della scelta.

Infine, la Corte ha ritenuto non esaustive le argomentazioni sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea. Pur riconoscendo che l’affidamento in in house providing si colloca a monte e non appare idoneo a distorcere la concorrenza, la Sezione ha posto l’accento sulla posizione del socio di minoranza, multi-utility attiva in più settori, potenzialmente destinataria di benefici qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, essendo i proventi della tariffa idrica riconducibili a una prestazione patrimoniale imposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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