Autenticazione delle candidature requisito essenziale non sanabile (C.G.A.R.S. n. 314 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale, l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce un elemento essenziale, prescritto ad substantiam ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, e non un mero requisito di prova. La sua assenza, quale che ne sia la causa, rende la firma tamquam non esset e non è surrogabile mediante il soccorso istruttorio, poiché l’integrazione postuma eluderebbe i termini perentori e la par condicio dei candidati. Le dichiarazioni rese ad altri fini, ancorché contestuali e regolarmente autenticate, non valgono a sanare la carenza della dichiarazione di accettazione, e la sua ictu oculi evidenza esclude ogni affidamento incolpevole.
Il Fatto
Un candidato alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio del Comune di Enna era stato escluso dalla competizione con verbale n. 98 del 29 aprile 2026 della Commissione Elettorale Circondariale, per la mancanza dell’autenticazione sul modulo 5 quater, recante la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura. La Commissione aveva poi confermato la decisione rigettando la richiesta di revoca in autotutela con verbale n. 108 del 30 aprile 2026.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1355/2026, aveva accolto il ricorso, valorizzando la circostanza che la dichiarazione priva di autenticazione era stata depositata contestualmente ad altri due modelli regolarmente sottoscritti e autenticati in data 28 aprile 2026, sì da configurare un’unica sequenza documentale. La Prefettura e la Commissione hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello richiamando i principi espressi dalla propria sentenza n. 390/2024 e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. Nel procedimento elettorale i requisiti di forma sono diretti a garantire l’interesse superiore a una trasparente e corretta competizione, sicché non è condivisibile un approccio sostanzialistico che ne riduca la portata.
L’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 impone che l’autenticazione sia redatta di seguito alla sottoscrizione e che il pubblico ufficiale attesti l’apposizione in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando modalità, data, luogo, nome, cognome, qualifica, con firma e timbro. Si tratta di formalità stabilite a pena di nullità, non surrogabili: la mancata indicazione delle modalità rende invalida la sottoscrizione.
Il Collegio sottolinea che l’autenticazione, pur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, non è un semplice elemento di prova volto a evitare la raccolta anticipata delle firme, ma un elemento essenziale non integrabile aliunde. La sua funzione è quella di attestazione da parte del pubblico ufficiale, come ribadito dall’art. 1, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 445 del 2000 e dall’art. 2703, secondo comma, cod. civ. La relativa assenza, qualsiasi ne sia la causa, fa sì che la firma oggetto dell’autenticazione invalida giuridicamente non esista e che la candidatura non sia ammissibile.
Quanto all’integrazione, la facoltà prevista dall’ordinamento riguarda solo le mere imperfezioni formali di documenti presentati in termini e non è estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti a pena di esclusione, altrimenti si eluderebbero i termini perentori e si violerebbe la par condicio. La necessaria celerità del procedimento elettorale impone regole rigorose ed esclude ambiti di valutazione opinabile.
Il Collegio aggiunge che la mancanza di un elemento essenziale dell’autenticazione è difformità che la parte non può colpevolmente ignorare, trattandosi di profilo ictu oculi rilevabile con minima diligenza; né un legittimo affidamento può completare la fattispecie di un elemento costitutivo mancante. In riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado è respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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