Accesso agli atti e presunzione di veridicità sull’inesistenza dei documenti (TAR Lombardia n. 1581 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale dell’accesso agli atti, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., opera la dimidiazione dei termini processuali prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a., con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso introduttivo. Quando l’amministrazione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza è presunta, in forza della presunzione di veridicità che assiste tale dichiarazione. La presunzione può essere superata solo sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente, al quale spetta indicare in modo specifico per quali ragioni ritenga che altri documenti esistano. Il ricorso che non assolva a tale onere è infondato.
Il Fatto
La società ricorrente, componente del RTI aggiudicatario di una procedura ristretta bandita da ARIA per la realizzazione e gestione dei sistemi informativi dei servizi abitativi regionali, è venuta in contrasto con la mandataria del raggruppamento, odierna controinteressata, con cui pende un giudizio davanti al Tribunale di Roma. In tale contesto ha presentato ad ARIA e alla Regione Lombardia un’istanza di accesso in data 20.11.2025, articolata in quattordici categorie documentali.
Formatosi il silenzio-rifiuto sulle parti rimaste prive di riscontro, la ricorrente ha impugnato le note del 18.12.2025 e chiesto l’accertamento del diritto all’ostensione, con condanna delle resistenti e nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni si sono costituite sostenendo di aver riscontrato le richieste, anche nel corso del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale. La memoria di replica depositata da ARIA è tardiva: nel rito dell’accesso i termini per il deposito delle memorie e delle repliche sono dimezzati rispetto a quelli ordinari del rito camerale, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 87, comma 3, c.p.a., con la sola eccezione del termine di notificazione del ricorso di primo grado.
Sul merito, il ricorso è infondato. Quanto all’accesso parziale della Regione, la difesa ricorrente non contesta l’avvenuta consegna della documentazione in possesso dell’amministrazione. Residua una divergenza sulla sola presa d’atto del 2.8.2024, che il Collegio ritiene già ostesa, non emergendo dalle dichiarazioni delle parti un contenuto diverso e ulteriore rispetto a quello tipico di una presa d’atto, a prescindere dalla sua natura di elemento costitutivo dell’approvazione del piano.
Per i documenti di ARIA il Tribunale richiama la giurisprudenza comunitaria (Trib. Ue, Grande sezione, 14.5.2025, causa T-36/23): quando l’amministrazione afferma che un documento non esiste, l’inesistenza è assistita da una presunzione di veridicità, superabile solo con elementi pertinenti e concordanti offerti dal richiedente. Il Collegio conforta l’approdo con un proprio precedente (TAR Lombardia – Milano, I, sent. n. 1286/2026).
ARIA ha prodotto gli atti mediante una cartella in formato zip. Era quindi onere della ricorrente sottoporre al Tribunale una disamina specifica dei documenti consegnati e indicare le ragioni per cui altri dovessero esistere. L’onere non è stato assolto, con la conseguenza che la presunzione di inesistenza non risulta vinta.
Da qui la duplice pronuncia: cessazione della materia del contendere verso la Regione e rigetto del ricorso verso ARIA. Le spese sono compensate, in ragione dell’esito complessivo della vertenza.
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Nota della Redazione
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