Colpa grave dell’utilizzatore di carta per mancata allegazione della frode (ABF Collegio di Bari n. 2332 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento disconosciute, il prestatore di servizi di pagamento che eccepisce la regolarità dell’operazione deve provare non solo la corretta autenticazione forte, ma anche che la patologia non dipenda da malfunzionamenti o da altri inconvenienti del sistema. L’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato, e la stessa corretta autenticazione, non sono di per sé sufficienti a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore, né che questi abbia agito con dolo o colpa grave. Quando l’intermediario abbia fornito la prova dell’autenticazione conforme alla SCA e non emergano ulteriori indici di anomalia, la mancata allegazione da parte del cliente delle circostanze di fatto della frode costituisce un elemento dal quale il Collegio può trarre il convincimento circa la colpa grave e rigettare la domanda di rimborso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta di pagamento accesa presso l’intermediario, si avvedeva tramite un sms alert di un addebito di € 480,00 per un acquisto online eseguito il 13.07.2025. Sosteneva di non aver mai autorizzato l’operazione, di aver prontamente sospeso l’efficacia della carta e di aver disconosciuto l’addebito senza esito.
Chiedeva quindi il rimborso della somma. L’intermediario eccepiva la regolarità dell’operazione, oggetto di autenticazione forte con digitazione del codice PIN e del codice OTP inviato al device del cliente, e lamentava la genericità delle allegazioni del ricorrente, tali da impedire la ricostruzione della fattispecie e la valutazione della colpa grave. Concludeva per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla disciplina applicabile ratione temporis, individuata nel d.lgs. 27.1.2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD 2), e nel Regolamento Delegato (UE) 2018/389 in materia di autenticazione e misure di sicurezza. L’operazione contestata è successiva all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull’autenticazione forte.
Il quadro normativo di riferimento è richiamato negli artt. 7, 10 e 12, co. 4, d.lgs. n. 11/2010 e nella Sez. IV, § 2, del Provvedimento Banca d’Italia 5.7.2011. Il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento ricade in prima battuta sull’intermediario, che può sottrarsi all’obbligo di rimborso solo fornendo la prova del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore. L’art. 10, co. 2 chiarisce che l’utilizzo di uno strumento registrato non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autorizzazione, né il comportamento fraudolento o gravemente colposo del cliente.
Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 3947 del 24.6.2014, che ha ricostruito il regime di speciale favor probatorio per gli utilizzatori, e la successiva decisione n. 22745/2019 sull’insufficienza della prova della regolarità formale. Sottolinea inoltre il riscontro nella giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 2950 del 2017, Cass. n. 9158 del 2018 e Cass. n. 26916 del 2020, che colloca nell’area del rischio professionale del prestatore la possibilità di utilizzo dei codici di accesso da parte di terzi.
Nel caso concreto, l’intermediario ha provato la corretta autenticazione forte: digitazione del PIN (fattore di conoscenza) e successiva digitazione dell’OTP inviato via sms sul numero abbinato al conto (fattore di possesso). Il Collegio valorizza la stessa dichiarazione del ricorrente di aver appreso dell’operazione tramite sms alert sul device abbinato: circostanza che conferma l’enrollement e il positivo completamento delle misure di tutela.
Quanto alla colpa grave, il ricorrente nulla ha allegato sulle circostanze della frode. Il Collegio aderisce all’orientamento per cui, provata l’autenticazione conforme alla SCA e in assenza di ulteriori indici di anomalia, le mancate allegazioni del cliente fondano il convincimento sulla colpa grave (Collegio di Bari n. 9006/2024; Collegio di Bologna n. 9361/2024; Collegio di Torino n. 8801/2024; Collegio di Milano n. 8468/2024). Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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