Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del mutuo per ritardi reiterati (ABF Collegio di Bari n. 2333 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo, la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, intendendosi per ritardato il pagamento effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Accertata la sussistenza di tale condizione, è legittima la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. e la conseguente richiesta di pagamento del capitale a scadere. La rilevanza probatoria dell’avviso di ricevimento della comunicazione si presume, ove il destinatario non indichi a quale diversa missiva l’avviso debba riferirsi. Il difetto di responsabilità dell’intermediario assorbe la domanda risarcitoria, che resta comunque genericamente formulata e priva di prove.
Il Fatto
I ricorrenti hanno stipulato un contratto di mutuo con l’intermediario nel 2008. Dicono di essere venuti a conoscenza del recesso e della decadenza dal beneficio del termine solo con la notifica di un atto di precetto che intimava il pagamento dell’intero importo residuo. Sostengono di aver inviato la prova del pagamento delle rate scadute, salvo il periodo aprile/maggio 2022, e di aver versato un ulteriore importo di 2.500 euro a saldo.
Lamentano poi la notifica di un atto di pignoramento, la pendenza dell’esecuzione dinanzi al Tribunale di Taranto, la segnalazione presso le centrali creditizie dal luglio 2022 e di aver estinto il rapporto ricorrendo a un nuovo mutuo, per loro più oneroso, presso altro istituto. Chiedono il risarcimento del danno, quantificato in 75.000 euro. L’intermediario contesta che già dal 2020 i ricorrenti avevano corrisposto le rate con sensibile ritardo e di aver intimato il pagamento integrale con nota del 28.07.2022, previa dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ex art. 40 TUB. Conclude per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nella sussistenza delle condizioni che legittimano il recesso dell’intermediario dal rapporto di mutuo e la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine. Il parametro applicato è l’art. 40, co. 2, TUB, secondo cui la banca può invocare come causa di risoluzione il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, e costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Il Collegio rileva che l’intermediario ha documentalmente provato, e i ricorrenti non hanno offerto una diversa ricostruzione a confutazione, che a far data dalla rata scaduta il 30.06.2020 i pagamenti sono avvenuti in più soluzioni e con un ritardo sempre superiore a trenta giorni. Si è così realizzata la condizione prevista dalla norma, che legittima la richiesta di risoluzione del contratto.
Da qui la legittimità del comportamento dell’intermediario, che con nota del 28.07.2022 ha dichiarato i ricorrenti decaduti dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. e ha richiesto il pagamento del capitale a scadere. I ricorrenti hanno contestato la riferibilità dell’avviso postale di ricevimento alla nota del 28.07.2022, senza però indicare quale altra missiva l’avviso avrebbe dovuto riguardare.
Il Collegio richiama l’orientamento dell’Arbitro, per tutte la decisione del Collegio di Bari n. 10463/2022, secondo cui la ricezione della missiva deve ritenersi provata, e sussiste la rilevanza probatoria dell’avviso di ricevimento, ove il destinatario non precisi a quale diversa comunicazione esso debba riferirsi. Il comportamento dell’intermediario appare quindi conforme a diritto e la domanda di affermazione di responsabilità non è meritevole di accoglimento.
Il mancato accoglimento della domanda in punto di responsabilità assorbe la conseguente domanda risarcitoria, che il Collegio osserva essere comunque genericamente formulata e priva di prove a sostegno. Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1186 c.c. – Decadenza dal termine
- Art. 40 TUB – Estinzione anticipata e risoluzione del contratto