Autenticazione forte e onere di allegazione del cliente (ABF Collegio di Roma n. 1005 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pagamenti a distanza con carta, quando l’intermediario documenta che la transazione disconosciuta è stata autorizzata mediante autenticazione forte del cliente, l’onere probatorio non grava sul ricorrente, ma su questi incombe un onere di allegazione delle circostanze che consentano di formulare un’ipotesi attendibile di frode. Le mancate allegazioni del cliente sulle modalità dell’evento truffaldino costituiscono, insieme alle altre risultanze, un elemento dal quale il Collegio può desumere il proprio convincimento in ordine alla colpa grave del titolare dello strumento di pagamento. In assenza di elementi idonei a contestualizzare la frode, la richiesta restitutoria va respinta.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver effettuato in data 15.06.2025 una ricarica telefonica di dieci euro e che, dopo aver digitato il PIN, le sarebbe stata addebitata una ben diversa transazione di euro 887,97, che disconosce e della quale chiede il rimborso.
L’intermediario eccepisce che la cliente è titolare di un conto corrente al quale è abbinata una carta di pagamento, con la quale in pari data è stato effettuato il pagamento poi disconosciuto. Sostiene che la transazione è stata autorizzata con procedura di autenticazione forte, senza anomalie, e ritiene sussistere la colpa grave della cliente nella custodia dello strumento e delle credenziali. Contesta, inoltre, che la ricorrente non abbia indicato le modalità della truffa né abbia mai denunciato lo smarrimento della carta. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
La controversia riguarda un pagamento online con carta eseguito sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE (c.d. PSD 2). Il Collegio esamina anzitutto il profilo dell’autenticazione.
L’intermediario documenta che per accedere ai servizi online sono richieste due password statiche e una password dinamica, il codice OTP, e che per autorizzare le operazioni dispositive occorre il codice dinamico generato previa validazione della push trasmessa in app o via SMS sul numero certificato. La modalità autorizzativa impiegata nel caso concreto utilizza una token app per la generazione di un OTP non visibile all’utente, sistema che il Collegio ritiene conforme alla SCA.
Passando alla dinamica degli eventi, la ricorrente afferma che a seguito del tentativo di ricarica telefonica le sarebbe stata addebitata la diversa operazione poi disconosciuta, ma non fornisce elementi utili a ricostruire la frode. Richiamando un proprio precedente (Collegio di Roma n. 10723 del 18 aprile 2019), il Collegio precisa che in capo al ricorrente non sussiste tanto un onere probatorio, che la legge ribalta sull’intermediario, quanto un onere di allegazione delle circostanze atte a offrire, al minimo, un’ipotesi alternativa attendibile rispetto a quella dell’utilizzo imputabile al titolare.
Sulla scorta di un ulteriore precedente (Collegio di Roma n. 299 del 10 gennaio 2020), si afferma che in caso di disconoscimento è onere del ricorrente fornire elementi utili a provare che l’operazione sia stata realmente fraudolenta. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, le mancate allegazioni sulle circostanze della frode sono un elemento da cui il Collegio può trarre il convincimento circa la colpa grave del ricorrente, ove l’intermediario abbia offerto la prova dell’autenticazione delle transazioni disconosciute.
Nel caso di specie l’intermediario ha assolto tale prova. In assenza di elementi idonei a contestualizzare l’evento truffaldino, il Collegio desume la colpa grave della cliente e respinge la richiesta restitutoria. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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