Bonifico su IBAN errato: nessuna responsabilità del PSP del beneficiario (ABF Collegio di Milano n. 1071 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a eseguire le operazioni di accredito del bonifico in conformità all’identificativo unico (IBAN) indicato nell’ordine, senza obbligo di verifica della coincidenza tra beneficiario indicato e titolare del conto di accredito. Il PSP del beneficiario non è quindi responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine accreditato sul conto contrassegnato dall’IBAN inserito dal pagatore. Sul PSP beneficiario grava un onere di collaborazione verso il PSP del pagatore, consistente nel comunicare ogni informazione utile. Non è provata la negligenza dell’intermediario che, informato tardivamente della vicenda, abbia attivato ogni iniziativa cautelativa senza poter più recuperare le somme già trasferite dal titolare del conto, divenuto irreperibile.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver disposto un bonifico di € 3.568,44 verso l’IBAN collegato al conto di un proprio fornitore acceso presso altro intermediario. L’importo sarebbe stato invece accreditato su un diverso IBAN intrattenuto presso la banca convenuta. Dopo varie comunicazioni e telefonate a entrambe le banche, il ricorrente non è riuscito a recuperare le somme e ha presentato denuncia all’Autorità, chiedendo la restituzione dell’importo.

L’intermediario convenuto eccepisce l’irricevibilità del ricorso, rilevando che il bonifico era stato inviato all’IBAN di un conto acceso presso di sé e che le somme erano state trasferite dal beneficiario nei giorni successivi. Sostiene di aver attivato ogni iniziativa, incluso il blocco cautelativo del conto, ma di non aver potuto procedere allo storno perché il titolare si era reso irreperibile. Evidenzia inoltre che il ricorrente avrebbe ammesso, nell’esposto alla Banca d’Italia, di aver errato nell’inserimento dell’IBAN.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto un deficit probatorio. Il ricorrente non produce documentazione diversa dalla denuncia e dall’esposto alla Banca d’Italia, e non chiarisce a quale titolo viene convenuto l’intermediario, che è il PSP beneficiario del pagamento e non il PSP del pagatore. Manca agli atti la distinta del bonifico, sicché è impossibile stabilire con certezza verso quale IBAN l’ordine sia stato disposto.

Sul piano sostanziale, il Collegio richiama la regola per cui il prestatore di servizi di pagamento di destinazione esegue l’accredito in conformità all’identificativo unico indicato nell’ordine, senza obbligo di verificare la coincidenza tra beneficiario e titolare del conto. Ne deriva che il PSP convenuto non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine accreditato sull’IBAN inserito.

Quanto all’onere di collaborazione gravante sul PSP beneficiario, il Collegio osserva che non è stata formulata un’espressa richiesta di informazioni circa il nominativo dell’effettivo beneficiario; ciò nonostante, il nominativo risulta dall’estratto conto prodotto in atti dall’intermediario. Quest’ultimo ha inoltre dichiarato di aver bloccato in via cautelativa l’operatività del conto non appena informato, ma il titolare aveva già trasferito le somme e si era reso irreperibile.

Il Collegio sottolinea la tardività dell’informazione: l’intermediario è stato messo a conoscenza degli accadimenti solo dopo circa due mesi dal bonifico, quando il recupero non era più possibile. Alla luce di questi elementi, non appare provata la negligenza dell’intermediario, che anzi, quale PSP del beneficiario, si è attivato non appena informato.

Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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