Riproposizione in appello della domanda non esaminata: onere di espressa devoluzione (Cass. civ. Sez. 3 n. 3212 del 13.02.2026)
In sede di appello, la parte che intenda coltivare una domanda non esaminata in primo grado deve riproporla espressamente ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera impugnazione del capo che ha dichiarato l’interesse ad agire.