ASD e regime agevolato: la natura no profit resta un apprezzamento di merito insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3206 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apprezzamento dei fatti e delle prove, anche presuntive, compiuto dal giudice di merito è sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operati dal giudice di merito. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui doveva gravare, mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su prove inesistenti, mai quando il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per maggiore IRES relativa all’anno d’imposta 2012, disconoscendo la qualifica di associazione dilettantistica sulla base di plurimi indizi: inattendibilità della struttura associativa emersa dal processo verbale di constatazione, omessa convocazione di riunioni del consiglio direttivo e politica dei prezzi differenziata tra i soci.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli elementi indiziari fossero insufficienti a negare la natura no profit dell’ente, avendo la contribuente documentato l’adesione allo statuto della AICS, l’assenza di ripartizione di utili e l’impiego delle quote associative per le finalità statutarie. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla violazione delle regole di ripartizione dell’onere probatorio e sulla mancata valutazione delle prove decisive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi di ricorso sostanzialmente convergenti nella censura all’apparato motivazionale della sentenza impugnata, ma non superanti lo scrutinio di ammissibilità, poiché invocavano un improprio riesame degli apprezzamenti istruttori, estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità.
La Sesta Sezione, richiamando il principio di cui a Sez. 5, n. 32505 del 2023, ha ribadito che la valutazione delle prove, anche presuntive, costituisce attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, al quale resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
La Corte ha poi precisato i confini delle censure ammissibili in sede di legittimità: la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo in caso di erronea attribuzione dell’onere della prova, la violazione dell’art. 115 c.p.c. solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti, e la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, non già quando si contesti il semplice esercizio di tale apprezzamento.
La sentenza impugnata, con motivazione scevra da illogicità e superiore al minimo costituzionale, aveva valutato tutti gli elementi addotti dall’Ufficio e aveva ritenuto i dati indiziari insufficienti a negare la natura non commerciale dell’associazione, conformandosi ai principi espressi da Cass. n. 22939 del 2018 e Cass. n. 25401 del 2024 in tema di requisiti di “decommercializzazione” delle attività degli enti non commerciali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con declaratoria di non applicabilità del raddoppio del contributo unificato trattandosi di Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
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Nota della Redazione
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