Scorrimento graduatoria e inquadramento: si applica il contratto collettivo vigente alla data dell’assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3193 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, l’assunzione mediante scorrimento di graduatoria di un concorso esaurito costituisce una nuova e autonoma determinazione di assunzione, non una fase della procedura concorsuale originaria. Ne consegue che l’inquadramento del lavoratore è regolato dalla disciplina contrattuale collettiva vigente al momento della decisione di assumere, e non da quella in vigore all’emanazione del bando. La clausola di salvaguardia che riserva il trattamento previgente alle procedure concorsuali “tuttora in corso” non opera quando la fase selettiva si è conclusa con l’approvazione della graduatoria, ancorché l’assunzione sia subordinata a formazione e valutazione finale. La scelta dello scorrimento equivale a nuovi posti da coprire, con applicazione dei requisiti e delle regole vigenti al momento della determinazione dell’amministrazione.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, assunti dal Comune tramite lo scorrimento di una graduatoria approvata all’esito di un concorso bandito nel 2009 per il profilo di funzionario D3, avevano chiesto l’inquadramento in tale posizione economica sin dalla data delle rispettive assunzioni, avvenute nel 2019, con la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo corretto l’inquadramento nel livello D1 operato dal Comune in applicazione del nuovo CCNL enti locali del 21 maggio 2018, che prevede l’accesso alla categoria D dalla posizione iniziale D1. I lavoratori ricorrevano per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto qualificato la domanda, richiamando il principio per cui la pretesa allo scorrimento della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale. Ha quindi escluso l’applicabilità della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 12 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018 per le procedure “tuttora in corso”, osservando che la procedura concorsuale si era conclusa con l’approvazione della graduatoria all’esito della terza fase selettiva. Le successive fasi di formazione e valutazione finale, infatti, condizionavano solo l’assunzione definitiva ma non prolungavano la procedura selettiva, conclusa con la redazione della graduatoria.

La Corte ha poi richiamato la disciplina legale di cui all’art. 1, comma 362, legge n. 145/2018, che prorogava la validità delle graduatorie approvate dal 2010 al 2013, prevedendo per l’utilizzo esclusivamente la frequenza di corsi di aggiornamento e il superamento di un esame-colloquio. Tale disciplina conferma che la fase concorsuale si era chiusa con la formazione della graduatoria e che gli oneri formativi successivi costituivano solo verifiche di perdurante idoneità, non fasi del concorso.

Quanto all’inquadramento, la Corte ha precisato che nel pubblico impiego contrattualizzato la determinazione dell’amministrazione di avvalersi dello scorrimento equivale a tutti gli effetti alla decisione di procedere a nuove assunzioni. Ne deriva che i requisiti di validità e le regole applicabili sono quelli vigenti al momento di tale determinazione, non quelli in vigore all’emanazione del bando originario, dovendosi rispettare i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

La Corte ha infine escluso la violazione del legittimo affidamento, disattesa la lettura del bando propugnata dai ricorrenti, e ha ribadito che nel lavoro pubblico contrattualizzato non trova applicazione la legge n. 241/1990, avendo gli atti di gestione del rapporto natura privatistica. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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