Messa in mora anteriore alla declaratoria di nullità della cessione di ramo d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3147 del 12.02.2026)
La dichiarazione giudiziale di nullità della cessione di ramo d’azienda ha effetto ex tunc, con la conseguenza che la costituzione in mora del datore di lavoro cedente ben può essere anteriore alla sentenza che accerta l’illegittimità. La censura sulla (im)possibilità giuridica dell’offerta della prestazione, se non proposta nel merito, è inammissibile in cassazione perché richiede accertamenti in fatto.