Dolo incidente e obblighi informativi del lavoratore: l’omessa dichiarazione del procedimento penale incide sulle condizioni dell’accordo di esodo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3125 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta del lavoratore che, in sede di trattativa per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ometta di dichiarare – in violazione degli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo – la pendenza di un procedimento penale a proprio carico per fatti commessi durante l’attività lavorativa, integra la fattispecie del dolo incidente ex art. 1440 c.c. Tale omissione, infatti, costituisce un raggiro idoneo ad alterare l’esatta determinazione delle condizioni contrattuali dell’accordo di esodo, pur restando ferma la volontà di chiusura del rapporto. Ne consegue che il contratto non è annullabile, ma il contraente che ha subito il raggiro ha diritto al risarcimento dei danni, a norma dell’art. 1440 c.c. e dell’art. 2043 c.c. In tema di dolus incidens, l’attore che abbia provato l’esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto non è tenuto a provare altro ai fini dell’an debeatur, operando la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e più favorevoli.
Il Fatto
Una società bancaria aveva convenuto in giudizio un ex dirigente, chiedendo l’accertamento che questi avesse carpito con dolo il consenso alla sottoscrizione di una scrittura privata di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, commisurati all’incentivo all’esodo concordato. La banca sosteneva che il dipendente avesse omesso di dichiarare di essere sottoposto a procedimento penale da epoca antecedente all’accordo, circostanza che, se conosciuta, l’avrebbe indotta a non stipulare l’accordo con l’erogazione dell’incentivo.
Sia il tribunale che la corte d’appello avevano rigettato le domande. La corte di merito aveva ritenuto che l’accordo rientrasse in un più ampio quadro di ristrutturazione aziendale e che la mancata informazione non fosse idonea a inficiare una pattuizione che regolava interessi reciproci in un contesto complessivo. Avverso tale decisione la banca proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 1440 e 2043 c.c. e dell’art. 5 del ccnl. Premesso che lo svolgimento dei fatti era incontestato, la Suprema Corte ha rilevato che l’omessa comunicazione della pendenza del processo penale da parte del dipendente era violativa degli obblighi informativi posti a suo carico dal contratto collettivo e che tale comportamento doveva essere ricondotto alla fattispecie del dolo incidente.
La Corte ha distinto il dolus causam dans, disciplinato dall’art. 1439 c.c., che determina l’annullabilità del contratto perché senza il raggiro l’altra parte non avrebbe contrattato, dal dolus incidens, di cui all’art. 1440 c.c., che incide solo sulle condizioni della contrattazione. Nel caso del dolo incidente, il contratto resta valido ma il contraente raggirato ha diritto al risarcimento dei danni.
Nel caso di specie, l’illecita omissione informativa ha costituito un elemento capace di alterare l’esatta determinazione delle condizioni contrattuali in sede di accordo di cessazione del rapporto, restando ferma la volontà di chiusura del rapporto stesso, come manifestata dalle parti. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di dolus incidens, provato il raggiro su un elemento non trascurabile, opera la presunzione iuris tantum che, in assenza della condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e più favorevoli per la vittima.
La corte di merito non aveva dato riscontro a tali principi, omettendo di sussumere la fattispecie nella previsione dell’art. 1440 c.c. La censura è stata quindi ritenuta fondata, con cassazione della sentenza e rinvio alla corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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