Correzione dell’omissione della distrazione delle spese nell’ordinanza di inammissibilità (Cass. civ. Sez. 2 n. 2947 del 10.02.2026)
La Corte di cassazione corregge l’omissione materiale in cui era incorsa l’ordinanza che, pur avendo accolto la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore antistatario, aveva omesso di disporla, condannando la parte soccombente al pagamento in favore della controricorrente.