Obbligo di conservazione delle scritture contabili e ultrattività limitata ex art. 22 d.P.R. n. 600/1973 (Cass. civ. Sez. 5 n. 2927 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 22, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, nell’imporre la conservazione delle scritture contabili sino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, va interpretato nel senso che l’ultrattività dell’obbligo di conservazione, oltre il termine decennale di cui all’art. 2220 c.c., opera solo se l’accertamento, iniziato prima del decimo anno, non sia ancora stato definito a tale scadenza. Diversamente, l’obbligo si protrarrebbe per una durata direttamente dipendente dalla volontà dell’Ufficio, attesa la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento nei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava; la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non anche quando valuta diversamente le prove offerte, attività consentita dall’art. 116 c.p.c.
Il Fatto
Alla società era stato notificato un avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP per l’anno 2007, preceduto da un invito ex artt. 22 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 a esibire documentazione, in particolare relativa al conto “debiti diversi”. Dall’esame delle schede contabili del periodo 2001-2007 era emersa, ai sensi dell’art. 88 t.u.i.r., una “sopravvenuta insussistenza di passività” per debiti non documentati, consistente in versamenti in contanti dei soci non comprovati. L’Ufficio aveva pertanto recuperato a tassazione un maggior reddito d’impresa.
La CTP di Bari aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che la richiesta di documentazione per il 2001 fosse tardiva, essendo decorso il termine decennale di conservazione delle scritture, e che le passività non fossero inesistenti. La CTR della Puglia aveva confermato la sentenza, escludendo per l’anno 2001 l’obbligo di conservazione oltre il decennio e ritenendo, per gli anni successivi, che la situazione di illiquidità della società, non contestata, rendesse verosimili i versamenti dei soci. L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza. Richiamando le Sezioni Unite n. 8950/2022, ha precisato che il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, non potendo tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti ove il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha condiviso l’interpretazione restrittiva dell’art. 22 d.P.R. n. 600/1973 già affermata da Cass. 9834/2016: l’obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre il termine decennale di cui all’art. 2220 c.c. opera solo se l’accertamento, pur iniziato prima del compimento del decimo anno, non sia ancora definito a tale scadenza. Poiché la richiesta per l’anno 2001 era stata inviata nel 2012, dopo il decorso del decennio, l’obbligo era cessato e la documentazione non poteva essere legittimamente pretesa. La Corte ha inoltre chiarito che, nella specie, non rilevava l’art. 88, quarto comma, t.u.i.r., non risultando alcuna rinuncia dei soci ai crediti.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., la Corte ha rilevato che la CTR non aveva operato alcuna inversione dell’onere della prova, avendo valorizzato elementi istruttori ritualmente acquisiti. La censura si risolveva, in realtà, in una rivalutazione del merito, volta a contestare la valutazione delle prove, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. e non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alla refusione delle spese di lite e dichiarazione di non applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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