Il venir meno dei requisiti sostanziali comporta la perdita delle agevolazioni ONLUS anche senza cancellazione formale (Cass. civ. Sez. 5 n. 2464 del 05.02.2026)
In tema di ONLUS di diritto, la registrazione nei registri regionali o nell’anagrafe non è condizione sufficiente per fruire delle agevolazioni fiscali: il giudice deve verificarne la sussistenza dei requisiti sostanziali ex art. 10 d.lgs. n. 460/1997, la cui perdita determina la decadenza dai benefici anche in assenza di un formale provvedimento di cancellazione.