Il consumatore finale può ripetere l’indebito per l’accisa direttamente dal fornitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 2398 del 05.02.2026)
In tema di addebito dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea è legittimato ad esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.