Interessi moratori esclusi dall’IVA e soggetti a imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 2431 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna ottenuta da un istituto di credito per il recupero di somme dovute per un finanziamento è soggetta a tassazione fissa, in applicazione del principio di alternatività con l’IVA, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria ma siano interessi convenzionali, costituendo il corrispettivo dell’operazione. Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile IVA e, ove formino oggetto di condanna in un provvedimento giudiziale, sono assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA. L’imposta di registro è imposta “d’atto”: per stabilire presupposti e criteri di tassazione di una sentenza occorre fare riferimento al contenuto e agli effetti che emergono dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato.
Il Fatto
La società, incorporante di un istituto di credito, aveva ottenuto nei confronti della debitrice e dei garanti un decreto ingiuntivo per il recupero di un credito derivante da rapporti di conto corrente garantiti da fideiussioni, con condanna al pagamento di capitale e interessi al tasso pattuito. In sede di registrazione del decreto, l’Agenzia delle entrate aveva assoggettato gli interessi, qualificati come moratori, a imposta di registro in misura proporzionale del 3%, ritenendoli esclusi dal regime di alternatività IVA/registro. La contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione, ma il ricorso era stato respinto in entrambi i gradi di merito, con conferma della tassazione proporzionale sugli interessi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, ravvisando una doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il ricorrente non aveva assolto all’onere di indicare le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito, onere che non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra i gradi di giudizio.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio affermato da Sez. 6-5, n. 33535/2022, secondo cui la sentenza di condanna per il recupero di somme dovute per un finanziamento va sottoposta a tassazione fissa in base alla nota II dell’art. 8 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, senza distinzione tra capitale e interessi quando questi non abbiano natura moratoria, essendo invece gli interessi convenzionali attratti all’orbita IVA. Il giudice di merito aveva accertato che gli interessi in questione avessero natura moratoria e tale accertamento, compiuto nell’attività interpretativa ad esso riservata, comporta la corretta applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, posto che gli interessi moratori, fuori campo IVA, non beneficiano del principio di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.
La Corte ha inoltre ribadito il principio per cui l’imposta di registro è imposta “d’atto”, richiamando Sez. 5, n. 19247/2012, Sez. 5, n. 1591/2011 e Sez. 5, n. 12013/2020, con la conseguenza che la tassazione della sentenza va determinata esclusivamente in base al contenuto e agli effetti della pronuncia, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei. Ha infine rilevato che il ricorrente non aveva riportato integralmente il contenuto della domanda monitoria, omettendo parti relative alla richiesta di interessi.
Il quarto motivo, concernente la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di merito pronunciato sul regime fiscale della fideiussione, è stato ritenuto infondato, avendo la parte formulato specifica censura in appello su tale profilo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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