Permessi personali e recupero ore: la Cassazione conferma il diritto al recupero mensile come clausola negoziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1230 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile solo qualora il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non anche quando si critica la valutazione delle prove. La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo nell’ipotesi di mancato rispetto del prudente apprezzamento, non già in caso di mero dissenso sulla valutazione. L’accertamento della volontà negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e alla sussistenza di una motivazione non apparente. L’onere di provare l’esistenza di un uso aziendale grava su chi lo deduce.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva adito il giudice del lavoro per sentir accertare l’obbligo della società datrice di lavoro di assegnarle i giorni per il recupero delle ore dei permessi personali autorizzati, come previsto da un ordine di servizio aziendale, con condanna della società ad assegnare mese per mese le giornate per le prestazioni di recupero e al pagamento di quanto trattenuto in busta paga.
I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo che la clausola non prevedesse un preciso onere datoriale di mettere a disposizione le giornate di recupero, non essendovi un diritto incondizionato al recupero delle ore non lavorate. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, escludendo anche la violazione dei canoni di correttezza e buona fede. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha esaminato distintamente i motivi, operando una ricognizione dei principi in materia di sindacato di legittimità. Quanto alla motivazione, richiamando le Sezioni Unite, ha ribadito che l’anomalia motivazionale è ravvisabile solo in casi estremi, come la mancanza assoluta della motivazione o la sua apparente o perplessa natura, non essendo sufficiente un’eventuale insufficienza argomentativa o il mero dissenso sull’interpretazione accolta.
In ordine all’onere della prova, la Corte ha chiarito che la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo ove il giudice abbia invertito l’onere, attribuendolo a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo la regola della ripartizione basata su fatti costitutivi ed eccezioni. Al contrario, è inammissibile la censura che critichi l’apprezzamento delle prove operato dal giudice, come nel caso in cui si contesti la mancata dimostrazione di una prassi aziendale, il cui onere probatorio grava su chi la invoca. La Corte ha inoltre confermato che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo in casi limite di travisamento della prova.
Quanto all’interpretazione dell’ordine di servizio, la Corte ha ricordato che l’accertamento della volontà negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi motivazionali che superino la soglia del “minimum costituzionale”. La parte ricorrente, contrapponendo una diversa interpretazione, non ha indicato in che modo la Corte di merito avrebbe violato tali criteri, limitandosi a rivendicare una soluzione alternativa più favorevole. In materia di spese di lite, il sindacato della Cassazione è limitato all’accertamento della violazione del principio di soccombenza e alla congruità della motivazione della compensazione.
La Corte ha infine respinto la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dalla società controricorrente, affermando che l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi non implicano automaticamente la mala fede o la colpa grave.
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Nota della Redazione
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