La perdita di chance richiede la prova dell’effettiva raggiungibilità degli obiettivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1234 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno da perdita di chance derivante dall’inadempimento datoriale all’obbligo di fissare obiettivi individuali, il lavoratore ha l’onere di allegare e provare non solo l’inadempimento, ma anche le circostanze fattuali dalle quali desumere che, ove l’obbligo fosse stato adempiuto, avrebbe avuto effettive possibilità di raggiungimento degli obiettivi. La valutazione di tali elementi indiziari, secondo il canone della prova presuntiva, e la verifica della loro attitudine dimostrativa costituiscono un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduca che il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo nell’ipotesi di attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era gravata.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti di una società di trasporto pubblico, agivano in giudizio nei confronti della datrice di lavoro per sentirla condannare al risarcimento del danno da perdita di chance, lamentando che la società aveva omesso di fissare gli obiettivi individuali per gli anni 2013 e 2014, in violazione di un accordo sindacale del 2003.
La Corte d’Appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, rigettava le domande, ritenendo che i lavoratori non avessero dedotto circostanze dalle quali desumere la possibilità di raggiungere gli obiettivi, qualora fossero stati loro assegnati, quali le modalità lavorative, la tipologia dell’incarico svolto e le proprie capacità professionali. Avverso tale sentenza i lavoratori proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel valutare i motivi di ricorso, ne ha rilevato pregiudiziali profili di inammissibilità, in quanto le censure articolate non risultavano conferenti rispetto al paradigma normativo invocato. Con specifico riferimento alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., il Collegio ha ricordato che, secondo le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, tale vizio è ravvisabile solo quando il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, non già quando abbia semplicemente attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.
Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha precisato che essa è censurabile per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove svolta dal giudice. I motivi che pretendevano una diversa interpretazione del ricorso introduttivo e dell’accordo aziendale sono stati altresì ritenuti inammissibili, trattandosi di attività riservata al giudice del merito.
Il Collegio ha inoltre escluso che le censure potessero lamentare la violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo configurabile il vizio di ultrapetizione né in caso di mancato esame di una questione processuale, né quando la questione sia stata decisa implicitamente. Le argomentazioni relative alla crisi economico-finanziaria della società, essendo state spese ad abundantiam, non costituivano ratio decidendi e pertanto non erano idonee a fondare un valido motivo di impugnazione.
Nel merito, la Cassazione ha confermato l’assunto dei giudici di appello, ribadendo che i lavoratori non avevano allegato circostanze essenziali per provare l’effettiva possibilità di raggiungimento degli obiettivi. Come già ritenuto in vertenze analoghe (tra cui Cass. n. 11058 del 2025 e Cass. n. 31479 del 2021), tale accertamento integra un giudizio di fatto che non è più contestabile davanti alla Corte di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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