Il giudicato sul silenzio non vincola il contenuto del provvedimento sopravvenuto (TAR Puglia n. 202 del 12.02.2026)
La sentenza che accoglie il ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. ha un effetto conformativo limitato: impone all’amministrazione di pronunciarsi, ma non di farlo con un contenuto determinato. Il provvedimento di rigetto è quindi legittimo e non è nullo per violazione del giudicato.