Danno iure hereditatis per morte del Vigile del Fuoco: escluso senza lucida agonia (TAR Puglia n. 203 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la domanda risarcitoria per infortunio mortale fondata sull’art. 2087 cod. civ. rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel merito, il danno non patrimoniale è trasmissibile iure hereditatis solo se la lesione si sia consolidata nel patrimonio della vittima prima del decesso. Non è risarcibile il danno tanatologico, poiché il diritto alla vita si estingue con la morte. Il danno biologico terminale richiede una sopravvivenza apprezzabile (almeno 24 ore). Il danno catastrofale esige la prova della lucida agonia, ovvero un intervallo di coscienza in cui la vittima percepisca l’inevitabilità della propria fine; la mera reazione istintiva allo stimolo letale non integra detta condizione.
Il Fatto
Gli eredi di un Vigile del Fuoco deceduto nel 1988 durante un intervento di spegnimento di un incendio in un’edicola di Bari agivano contro il Ministero dell’Interno per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dal loro congiunto. La vittima, entrata in un locale invaso dal fumo su ordine del caposquadra e senza la preventiva disattivazione dell’energia elettrica, era stata folgorata da una scarica elettrica, decedendo poco dopo per arresto cardiocircolatorio.
I ricorrenti deducevano la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione per violazione degli obblighi di sicurezza e chiedevano il risarcimento del danno biologico terminale, del danno catastrofale e del danno tanatologico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva, ravvisando il collegamento “mediato” tra la condotta omissiva e l’evento di danno, senza che ciò escluda la natura di diritti soggettivi della pretesa. Ha poi dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione in udienza, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere proposta nei termini di costituzione previsti dall’art. 46 cod. proc. amm.
Nel merito, sulla base della documentazione in atti, ha accertato la violazione delle norme cautelari da parte della catena di comando, che aveva ordinato l’accesso in un locale pericoloso, e la sussistenza del nesso causale, escludendo che l’evento rientrasse nella normale alea del servizio antincendio.
Il Collegio ha, tuttavia, respinto tutte le poste risarcitorie azionate. Ha negato il danno tanatologico, aderendo all’orientamento per cui la morte immediata non fa sorgere un diritto risarcibile della vita in capo alla vittima. Ha escluso il danno biologico terminale per l’assenza di un lasso di sopravvivenza apprezzabile, atteso il decesso sopraggiunto in un arco temporale ristretto. Ha infine rigettato il danno catastrofale, qualificando l’urlo della vittima come mera reazione istintiva allo shock elettrico, non sufficiente a dimostrare la lucida agonia necessaria per la risarcibilità.
In conclusione, la domanda è stata respinta, con compensazione integrale delle spese di lite. Il Collegio ha precisato che gli indennizzi già riconosciuti alla famiglia come “Vittima del Dovere” hanno ristorato il sacrificio, operando su un piano differente da quello risarcitorio.
Nota della Redazione
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