L’ottemperanza non supplisce alla mancata impugnazione del provvedimento consolidato (TAR Puglia Bari n. 206 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza non può essere utilizzata per ottenere l’annullamento di un provvedimento amministrativo mai impugnato e ormai consolidato. Il giudicato suscettibile di esecuzione deve contenere un precetto specifico rimasto inottemperato; una sentenza di annullamento di una sanzione amministrativa, essendo auto-esecutiva, non richiede attività ulteriori dell’amministrazione e non può fungere da titolo per questioni diverse, relative a provvedimenti distinti e non impugnati nei termini.
Il Fatto
I ricorrenti, già coinvolti in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, avevano ottenuto l’annullamento delle sanzioni amministrative loro contestate, con sentenza del Tribunale civile di Bari, sez. stralcio di Altamura, del 18 febbraio 2016. Nonostante tale pronuncia, l’Agea non aveva regolato i pagamenti degli ausili finanziari, avendo anzi emesso, in data precedente, un atto di accertamento del credito in ripetizione. I ricorrenti adivano quindi il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza del giudicato, chiedendo di ordinare all’ente pagatore di annullare il proprio provvedimento di recupero e disporre la restituzione delle somme trattenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio preliminarmente qualifica la sentenza del giudice ordinario come auto-esecutiva, poiché si limita ad annullare la sanzione amministrativa per mancata prova della responsabilità. Da tale pronuncia non può inferirsi alcun contenuto precettivo ulteriore che l’amministrazione abbia lasciato inottemperato.
Quanto al provvedimento dell’Agea del 22 ottobre 2013, il Tribunale rileva che lo stesso non risulta essere stato mai impugnato, con conseguente consolidamento dell’atto. La sentenza di annullamento della sanzione, peraltro successiva, non ha determinato alcunché rispetto a un provvedimento autonomo e ormai definitivo.
Il giudice amministrativo sottolinea che ogni questione relativa alla regolazione dei pagamenti ancora pendenti avrebbe dovuto essere azionata prima in via amministrativa e, in caso di esito insoddisfacente, i relativi provvedimenti andavano tempestivamente impugnati nelle forme ordinarie, davanti al giudice munito di giurisdizione.
Pertanto, il ricorso per ottemperanza è dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti e delle condizioni dell’azione, non potendo tale rimedio supplire alla mancata esperienza dell’azione di annullamento. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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