Il diniego cautelare non incide sull’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. (TAR Puglia n. 157 del 17.04.2026)
La reiezione dell’istanza cautelare, per carenza di periculum in mora, non preclude la fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., sulla quale l’Amministrazione è tenuta a depositare la documentazione e le motivate dichiarazioni a tutela dei segreti tecnici e commerciali.