L’assegnazione temporanea ex art. 42-bis va riesaminata comparando esigenze organiche e cura della figlia minore (TAR Puglia n. 148 del 16.04.2026)
In sede cautelare, il TAR Puglia accoglie l’istanza volta al riesame del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, richiedendo una valutazione comparativa tra le esigenze organiche della sede e l’interesse del militare a prestare assistenza alla figlia minore.