Carenza di periculum per partite creditorie già incassate (TAR Puglia n. 259 del 11.06.2026)
Il TAR Puglia, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare di un IRCCS avverso gli atti di certificazione delle funzioni non tariffate, ritenendo l’istanza sfornita del requisito del periculum in mora: il pregiudizio attiene a partite creditorie già incassate, soggette a verifica ex post, il cui recupero non è stato ancora avviato.