Domanda di permesso di costruire in sanatoria e sospensione dell’ordinanza di demolizione (TAR Puglia n. 258 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di una domanda di permesso di costruire in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, riverbera sulla legittimità dell’azione repressiva dell’Amministrazione quando quest’ultima non abbia fornito alcun riscontro alla predetta istanza. In tale evenienza, il giudice amministrativo, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, può apprezzare favorevolmente le ragioni del ricorrente e disporre la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti sanzionatori, demandando alla trattazione di merito la verifica della conformità urbanistica degli abusi realizzati.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’ordinanza con cui il Comune intimato aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. A seguito dell’inottemperanza, l’Amministrazione aveva successivamente adottato un atto di accertamento, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo di aver presentato, già in data antecedente, una domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, rimasta priva di qualsivoglia riscontro da parte dell’ente locale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Seconda, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare presentata dai ricorrenti, ritenendo che le loro ragioni fossero favorevolmente apprezzabili in sede di delibazione sommaria. Il Collegio ha preliminarmente rilevato come, a fronte della domanda di sanatoria avanzata dagli interessati, l’Amministrazione comunale avesse omesso qualsiasi riscontro, procedendo invece all’adozione dell’ordinanza di demolizione e, successivamente, all’accertamento dell’inottemperanza.
Quanto alla questione sostanziale, il Tribunale ha osservato che la valutazione sulla pertinenza dello strumento di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 rispetto alla tipologia delle opere realizzate — ossia la verifica della cd. doppia conformità — non può essere compiuta in questa fase, dovendo essere riservata all’esame del merito. Ciò che rileva, ai fini della presente decisione, è la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale e l’assenza di un’attività istruttoria in relazione alla domanda di sanatoria pendente.
Il Giudice ha quindi ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, fosse opportuno giungere alla definizione del contenzioso re adhuc integra, ossia senza che nel frattempo si consolidassero gli effetti demolitori dei provvedimenti impugnati. Ha pertanto disposto la sospensione dell’efficacia sia dell’ordinanza di demolizione sia del successivo accertamento di inottemperanza, con fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
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