Omessa comunicazione dei motivi ostativi nel diniego di dichiarazione di interesse culturale: illegittimità e riesame (TAR Abruzzo n. 129 del 28.05.2026)
È illegittimo il diniego di dichiarazione di interesse culturale fondato su valutazioni tecnico-discrezionali laddove sia stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non potendo trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 21-octies.