Cessazione della materia del contendere per ottemperanza alla carta docente e condanna alle spese (TAR Abruzzo n. 366 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, nel giudizio di ottemperanza, consegue alla dimostrata e integrale soddisfazione della pretesa azionata, come confermata dalla stessa parte ricorrente. L’ottemperanza spontanea intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, in ragione della sua soccombenza virtuale. Ai fini della liquidazione, il giudice amministrativo può applicare la riduzione nella misura del 50% per i ricorsi aventi natura seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto a usufruire della carta elettronica del docente per cinque annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico di 500,00 euro annui, per un totale di 2.500,00 euro.
L’amministrazione, rimasta inerte, non aveva proposto impugnazione, sicché la sentenza era passata in giudicato e, notificata in forma esecutiva in data 18 marzo 2025, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, verificata la documentazione prodotta dall’amministrazione resistente e la conferma della stessa ricorrente, ha accertato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta con l’accredito della somma dovuta. Tale circostanza ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio, tuttavia, ha rilevato che l’ottemperanza era intervenuta solo a seguito della proposizione del ricorso e ha quindi affermato la soccombenza virtuale dell’amministrazione, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nella determinazione dell’importo, il Tribunale ha valorizzato la natura seriale del contenzioso, applicando la riduzione del 50% prevista per i ricorsi analoghi, come da giurisprudenza citata, e tenuto conto dello scaglione di riferimento di valore fino a 5.000,00 euro.
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