Sostituzione pena con lavoro di pubblica utilità: abnorme il provvedimento che applica istituto non richiesto (Cass. pen. n. 9225 del 2026)
È strutturalmente abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., rigettata l’istanza di sostituzione della pena ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, applichi il diverso e non richiesto lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981.