Estinzione degli effetti della condanna ex art. 444 cod. proc. pen. e irrilevanza ai fini della recidiva (Cass. pen. Sez. V n. 30791 del 2026)
Il decorso del quinquennio dall’unico precedente costituito da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti comporta l’estinzione del reato e degli effetti penali, ivi compresa la rilevanza ai fini della contestazione della recidiva.