Assorbimento improprio dei motivi e nullità della sentenza: no alla rimessione al primo giudice (Cons. Stato, Ad. plen., n. 2 del 2026)
L’erroneo assorbimento dei motivi di ricorso non integra una nullità della sentenza ex art. 105 c.p.a. e non comporta la rimessione al primo giudice, restando la decisione devoluta all’appello previa rituale riproposizione ex art. 101, comma 2, c.p.a.