Notifica cartelle esattoriali: prova con avviso di ricevimento e onere di contestazione (Cass. civ. Sez. V n. 19884 del 17.07.2025)
La prova della notifica della cartella si assolve con l’avviso di ricevimento, senza obbligo di depositare l’originale, se il destinatario non contesta in modo specifico la difformità delle copie prodotte dall’agente della riscossione.