Definizione agevolata esclusa per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Cass. civ. Sez. V n. 19885 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto di natura riscossiva e non impositiva, poiché si limita a preannunciare l’apposizione di un vincolo reale a garanzia di un credito già assistito da titolo. Essa resta quindi estranea alla definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall’art. 6 d.l. n. 119/2018, che riguarda i soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi, salvo che il recupero sia stato preceduto da un prodromico accertamento. Ne consegue la legittima reiezione della richiesta di sospensione del giudizio. La cancellazione della società dal registro delle imprese dopo la proposizione del ricorso per cassazione, in un giudizio dominato dall’impulso di ufficio, non è causa di interruzione del processo. La notifica della cartella può avvenire mediante invio diretto del concessionario, e l’atto dell’agente della riscossione è valido se reca l’indicazione a stampa del responsabile.
Il Fatto
Una società contribuente, in liquidazione, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione, con cui si preannunciava l’apposizione del vincolo in ragione del mancato pagamento di complessivi 110.468,90 €, portati dalle cartelle richiamate nell’atto. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello, respingendo la richiesta di sospensione avanzata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, in considerazione della natura riscossiva dell’atto, e ritenendo provate le notifiche delle cartelle e la riferibilità dell’atto all’agente.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi. Nelle more depositava una nota con cui comunicava la propria cancellazione dal registro delle imprese, chiedendo l’interruzione del giudizio. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte disattende la richiesta di interruzione del giudizio. La cancellazione della società dal registro delle imprese, successiva alla proposizione del ricorso, non integra causa interruttiva: nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso di ufficio, non trovano applicazione le comuni cause previste dal codice di rito. Sul punto il Collegio richiama i propri precedenti.
Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., avendo il giudice di merito deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che i motivi offrano elementi per mutarne l’orientamento.
Sul primo motivo, la Corte ribadisce che l’art. 6 d.l. n. 119/2018 ha previsto la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. Il procedimento è applicabile ai soli giudizi di natura impositiva e non a quelli di natura riscossiva, salvo che il recupero sia stato preceduto da un prodromico accertamento, ponendosi quale prima iniziativa con cui il contribuente ha conosciuto la pretesa fiscale. Poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria minaccia l’apposizione di un vincolo a garanzia di credito già sancito da un titolo, essa rientra nell’attività riscossiva e non è suscettibile di definizione. Corretta è quindi la reiezione della sospensione.
Il secondo motivo, articolato ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., è inammissibile per il limite preclusivo della doppia conforme. Non vi è alcun omesso esame, avendo la Commissione regionale ritenuto dimostrate le notifiche sulla base delle copie degli avvisi di ricevimento: la censura mira a ottenere una rivalutazione di merito del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Il terzo motivo è infondato. È principio consolidato che la notifica della cartella esattoriale possa avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, poiché l’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale, alternativa a quella di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Il quarto motivo è parimenti inammissibile: l’atto dell’agente è valido se reca l’indicazione a stampa del responsabile, e il rilievo sulla mancata iscrizione del nominativo nei ruoli della carriera direttiva costituisce questione nuova, non trattata in appello e non supportata dal canone di autosufficienza.
Nota della Redazione
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